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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14989/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società concedente ha chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della utilizzatrice per un credito pari ai canoni di leasing scaduti e insoluti alla data di risoluzione del contratto. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che il contratto, già risolto prima del fallimento, fosse un leasing traslativo e che, quindi, non si applicasse l’art. 72-quater l.fall. ma l’art. 1526 c.c.; ha inoltre interpretato la clausola contrattuale invocata dalla concedente come non idonea a derogare a tale disciplina. Con il ricorso per cassazione la concedente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 72-quater l.fall., sostenendo che il contratto non fosse qualificabile come leasing traslativo e che la norma fallimentare dovesse applicarsi anche in caso di risoluzione anticipata prima del fallimento; 2) violazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., assumendo che la clausola dell’art. 19 del contratto prevedesse legittimamente, in caso di risoluzione, il diritto al pagamento dei canoni scaduti e insoluti quale danno/equo compenso. Il resistente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che la censura non colpiva adeguatamente la ratio decidendi e, soprattutto, che per i contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2017 resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica a quest’ultimo dell’art. 1526 c.c.; non è quindi applicabile analogicamente l’art. 72-quater l.fall., anche se la risoluzione è seguita dal fallimento dell’utilizzatore. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la ricorrente non si confrontava con l’effettiva motivazione del decreto, che non escludeva in astratto il diritto al risarcimento sulla base di clausola penale, ma interpretava la clausola in senso limitativo, ritenendo il riferimento al "rimborso" compatibile solo con l’equo compenso e il risarcimento del danno ex art. 1526 c.c., non con ulteriori poste come canoni scaduti o a scadere. La Corte ha inoltre ribadito che l’interpretazione delle clausole contrattuali è attività riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati e non mediante mera contrapposizione di una lettura alternativa. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata costituzione del fallimento; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 72-quater l.fall.

    Non si applica ai contratti di leasing risolti prima del fallimento dell’utilizzatore; per tali rapporti continua a operare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo.

  • art. 1526 c.c.

    Nel leasing traslativo risolto per inadempimento prima del fallimento, si applica analogicamente la disciplina della vendita con riserva di proprietà: il concedente ha diritto all’equo compenso e al risarcimento del danno, non automaticamente ai canoni scaduti e insoluti.

  • art. 1526, comma 2, c.c.

    Le clausole pattizie che prevedano somme ulteriori devono essere compatibili con la logica dell’equo indennizzo e sono soggette al controllo di equità, anche in rapporto all’art. 1384 c.c.

  • art. 1382 c.c.

    Le parti possono inserire una clausola penale che commisuri il dovuto ai canoni scaduti e/o a scadere, purché coerente con il modello dell’art. 1526 c.c.

  • art. 1384 c.c.

    La penale può essere ridotta o valutata quanto alla sua equità; il giudice deve poter verificare se sia manifestamente eccessiva.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura di legittimità per violazione di legge deve indicare specificamente la regola giuridica asseritamente violata e non risolversi in una diversa lettura del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

  • l. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140

    La disciplina legale del leasing introdotta da tale legge non ha efficacia retroattiva; si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Per i contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017, continua ad applicarsi il criterio distintivo tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c., non l’art. 72-quater l.fall., anche se la risoluzione sia intervenuta prima del fallimento dell’utilizzatore e ne sia seguita la procedura concorsuale.
  • Nel leasing traslativo risolto per inadempimento, il concedente non può pretendere automaticamente i canoni scaduti e insoluti come credito concorsuale, ma deve azionare il credito nei limiti dell’equo compenso e del risarcimento del danno, con allegazione e prova dei relativi presupposti.
  • Le clausole contrattuali che, in caso di risoluzione del leasing, prevedano il diritto del concedente a somme ulteriori sono ammissibili solo se interpretabili in modo coerente con l’art. 1526 c.c. e sottoposte al controllo di equità previsto per le clausole penali.
  • In sede di legittimità, la censura sull’interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se si deduce la violazione di specifici canoni ermeneutici e il punto di discostamento del giudice di merito; non è sufficiente contrapporre una propria lettura del testo negoziale.
  • Quando di una clausola sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione come errore di diritto, salvo violazione dei criteri legali di interpretazione.
  • Nel proporre domanda di ammissione al passivo fondata su clausola penale nel leasing, il concedente deve indicare gli elementi necessari per consentire la valutazione dell’effettivo danno e dell’eventuale valore di realizzo del bene restituito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

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