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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06016/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso diverso relativo a un immobile sito in Napoli. La locatrice aveva intimato sfratto per morosità al conduttore; quest'ultimo aveva contestato la morosità, dedotto di avere comunicato disdetta alla scadenza, negato l'esistenza di danni alla cosa locata e sostenuto che l'accesso all'immobile tramite androne e scala fosse regolato da pattuizioni e da un assetto proprietario tali da escludere la servitù invocata dalla controparte. In appello la domanda riconvenzionale del conduttore era stata accolta limitatamente alla convalida dell'offerta reale di riconsegna del bene. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe dichiarato l'inesistenza di una servitù di passaggio nonostante il primo giudice avesse deciso prescindendo da ogni diritto reale vantato dall'attrice e tale statuizione non fosse stata specificamente censurata; 2) violazione della disciplina dell'usufrutto (artt. 981 e ss. c.c.), assumendo che l'usufruttuario non potesse incidere sulla consistenza del bene né disporre dell'accesso con il contenuto attribuito dalla sentenza; 3) violazione dell'art. 1590 c.c., sostenendo che il conduttore non potesse essere liberato dalla consegna finché non avesse ripristinato l'immobile, risultando dall'ATP un degrado non riconducibile al normale uso; 4) vizio motivazionale, lamentando che il giudice di merito avesse mal interpretato il rogito e omesso l'esame di un fatto decisivo circa l'esistenza o meno di una servitù di passaggio. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: la relata di notificazione della sentenza impugnata era stata depositata oltre il termine di venti giorni richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in assenza di acquisizione tempestiva del documento tramite controricorrente o fascicolo d'ufficio. La Corte ha anche osservato, in via subordinata, che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili o infondati per difetti di autosufficienza, perché sollecitavano un riesame del fatto e dell'interpretazione contrattuale, oppure denunciavano un vizio motivazionale non più previsto nel testo dell'art. 360 c.p.c.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata oltre il termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. In motivazione ha precisato, solo ad abundantiam, che anche i quattro motivi sarebbero stati in larga parte inammissibili o comunque infondati, perché diretti a contestare accertamenti di fatto, interpretazioni contrattuali o un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata entro il termine previsto è adempimento necessario; il deposito tardivo comporta improcedibilità del ricorso, salvo che il documento risulti già prodotto dalla controparte o nel fascicolo d'ufficio.

  • art. 372 c.p.c.

    È richiamato solo per escludere che la produzione separata tardiva possa sanare indefinitamente l'omissione del deposito della relata oltre il termine di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non specifica e localizza gli atti e i documenti su cui si fonda, impedendo il controllo di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede una puntuale indicazione del contenuto delle domande e delle difese rilevanti; in mancanza, il motivo non è scrutinabile.

  • artt. 981 e ss. c.c.

    Richiamati come disciplina dell'usufrutto; la Corte osserva che la censura presupponeva l'accertamento di un diritto reale che non risultava dalle decisioni di merito.

  • art. 1590 c.c.

    La doglianza sullo stato dell'immobile tendeva a contestare la ricostruzione del fatto e non l'interpretazione della norma, quindi non era deducibile come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per ultrapetizione è denunciabile solo quando il giudice si pronuncia oltre i limiti della domanda o eccezione effettivamente devoluta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non alla mera contestazione dell'accertamento in fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale, nei termini allora prospettati, non è più configurabile come "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione"; è ammesso solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifica indicazione del fatto, del dato da cui risulta e della sua discussione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di improcedibilità comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. è un adempimento essenziale: il suo tardivo deposito determina improcedibilità, salvo che il documento sia già disponibile nel fascicolo della controparte o in quello d'ufficio.
  • La censura di ultrapetizione richiede di dimostrare in modo autosufficiente quali domande, eccezioni o questioni siano state effettivamente devolute al giudice; senza la precisa localizzazione degli atti rilevanti il motivo è inammissibile.
  • La violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto: se la censura attacca la ricostruzione della vicenda concreta o le risultanze istruttorie, essa è fuori dal paradigma dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso, non l'omessa o erronea interpretazione di una clausola contrattuale o di un "punto" della motivazione.
  • Quando il motivo presuppone l'esistenza di un diritto reale o di un assetto giuridico non accertato nei gradi di merito, la censura è logicamente insostenibile perché tenta di costruire il vizio su un presupposto fattuale non acquisito.
  • La contestazione dello stato di deterioramento della cosa locata e del diritto del locatore di rifiutare la riconsegna implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile come violazione di legge se non nei limiti dell'erronea sussunzione di fatti pacifici.
  • La doglianza che investe l'interpretazione del contratto non integra, di regola, un omesso esame di fatto decisivo, poiché l'interpretazione negoziale appartiene al giudizio di merito e non al fatto storico in senso tecnico.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProve
RamiLocazioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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