Cassazione Civile, Ordinanza n. 13163/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2008, fondato sull'asserita antieconomicità ed elusività di un'operazione di deduzione di ammortamenti relativi all'acquisto di brevetti da una società statunitense, brevetti che risultavano già oggetto di concessione d'uso. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto disposto in primo grado, ritenendo che l'Ufficio avesse violato l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 perché, a seguito dell'accesso mirato, non era stato redatto un processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni e quindi non era stato consentito alla contribuente di esercitare le proprie difese nel termine di sessanta giorni. Con l'unico motivo di ricorso in cassazione, l'Agenzia ha denunciato falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che nell'ipotesi di accesso mirato è sufficiente il verbale di accesso, dalla cui sottoscrizione decorre il termine dilatorio di sessanta giorni, senza necessità di un distinto verbale di chiusura delle operazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondata la censura sulla disciplina del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, chiarendo che l'accesso mirato sui luoghi è comunque un accesso che attiva le garanzie procedimentali previste dalla norma, ma che il termine di sessanta giorni decorre dal verbale di accesso, se redatto. La CTR aveva errato nel pretendere, quale condizione di validità dell'accertamento, un processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni. Tuttavia, poiché dagli atti trascritti non risultava la data di notifica dell'avviso di accertamento rispetto al verbale di accesso, la Corte ha cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché accerti in fatto il rispetto del termine di sessanta giorni e riesamini le ulteriori questioni rimaste assorbite, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine di sessanta giorni
Per gli accessi sui luoghi che attivano la garanzia procedimentale, il termine dilatorio per le osservazioni del contribuente decorre dal verbale di accesso; non è necessario un distinto processo verbale di chiusura delle operazioni come condizione di validità dell'accertamento.
artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di falsa applicazione; nel caso concreto non viene elaborata una autonoma regola di diritto, ma si collega il potere istruttorio dell'Ufficio alla disciplina del procedimento di accesso e verifica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L'accesso mirato sui luoghi, quando finalizzato all'acquisizione di documentazione fiscale, è un accesso idoneo ad attivare le garanzie procedimentali previste dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- Il termine di sessanta giorni per l'adozione dell'avviso di accertamento decorre dal verbale di accesso già redatto, e non richiede necessariamente la redazione di un autonomo processo verbale di constatazione di chiusura delle operazioni.
- La nullità dell'avviso di accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale va verificata in concreto, accertando se tra la redazione del verbale di accesso e la notifica dell'atto sia effettivamente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando la Corte di cassazione rileva che il giudice di merito ha applicato un presupposto procedimentale più rigoroso di quello richiesto dalla legge, deve cassare la sentenza e rinviare per il necessario accertamento in fatto sui presupposti della nullità
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