Cassazione Penale, Sentenza n. 9994/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli (21/05/2021) che aveva confermato la responsabilità penale di Gennaro Annunziata per reati legati agli stupefacenti, con quattro motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione sulla partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico e carenze probatorie (mancata prova dei contatti diretti, inesattezza nell'identificazione del "Gennaro", geolocalizzazioni e legami di parentela non accertati, affidamento su dichiarazioni di Lauritano); (2) vizio di motivazione nell'attribuzione del ruolo di capo/organizzatore/promotore (assenza di elementi probanti e interpretazione errata del tono deferente dei messaggi); (3) vizio di motivazione sui reati di importazione di stupefacenti (indizi insufficienti: geolocalizzazioni, contatti occasionali, sosta presso l'abitazione della zia); (4) vizio di motivazione sull'acquisto di armi (le conversazioni sarebbero millanterie e non provano trattative effettive né collegamento diretto con l'imputato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella maggior parte dei motivi e fondato solo rispetto alle censure relative al capo g) (acquisto di armi). Conseguenze: - confermata irrevocabilità delle dichiarazioni di responsabilità e delle pene per i reati di partecipazione, in qualità di capo/promotore/organizzatore, all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo b) e per gli episodi di importazione/trasporto di sostanze stupefacenti (capi d, e, f); - annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo g) (trattative acquisito fucili, pistole, munizionamento e giubbotti antiproiettile) per nuovo giudizio: la Cassazione ha ritenuto che le conversazioni poste a base della condanna non dimostrino con certezza la concreta acquisizione o atti idonei inequivoci tali da integrare la fattispecie o il tentativo di raccolta di armi, e dispone che il giudice del rinvio valuti tutte le risultanze per accertare se le trattative fossero riferibili all'imputato e avessero raggiunto un livello di serietà idoneo a configurare il tentativo ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e art. 9 legge n. 497/1974.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento delle censure di vizio di motivazione in cassazione: la Corte valuta se la decisione di merito abbia risposto alle doglianze specifiche e se la motivazione sia integra e congrua
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che gli elementi (intercettazioni, pedinamenti, dichiarazioni e riscontri) fossero sufficienti per la sussunzione nell'articolo
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento alle fattispecie di acquisto, detenzione e trasporto di stupefacenti usate per i capi d), e) e f); la Corte ha ritenuto concludente la prova per tali reati
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Aggravante dell'ingente quantità: espressamente esclusa nel giudizio di merito
art. 9 legge n. 497/1974
Norma concernente fabbricazione/introduzione/messa in vendita/cessione/raccolta di armi: la Cassazione ha ritenuto che la mera trattativa, salvo atti inequivoci idonei, non possa automaticamente integrare le fattispecie diverse da quella della 'raccolta' e che, se sussistono atti idonei, la condotta dell'acquirente può rientrare nel tentativo (art. 56 c.p.) della fattispecie
art. 10 legge n. 497/1974
Previsto per la detenzione/porto in luogo pubblico: la Corte ha ritenuto che non risultino elementi che dimostrino detenzione o porto delle armi da parte dell'imputato, quindi questa norma non era applicabile ai fatti così ricostruiti
art. 14 legge n. 497/1974
Riferita a specifiche fattispecie sulla circolazione di armi; la Corte ha osservato l'incompatibilità della ricostruzione con le fattispecie previste dall'art. 10 e 14 in assenza di detenzione o porto comprovati
art. 56 cod. pen.
Norma sul tentativo: la Corte ha indicato che, ove la trattativa per acquisto di armi presenti atti inequivoci e idoneità concreta, la condotta del potenziale acquirente può configurare il tentativo di raccolta ex art. 9 legge n. 497/1974 combinato con art. 56 c.p.
art. 110 cod. pen.
Rilevato come riferimento nel dibattito sulla partecipazione a reati altrui (concorso): la Corte ha escluso che la mera trattativa dell'acquirente possa essere agevolmente ricondotta ad una fattispecie di concorso atipico con i reati di messa in vendita
Massime di principio
- Le intercettazioni possono essere valide e decisive se corroborate da riscontri esterni (pedinamenti, geolocalizzazioni coerenti, ammissioni del coimputato). La prova va valutata nel complesso, non isolatamente.
- Le dichiarazioni del chiamante in correità non sono inidonee di per sé: possono essere utilizzate se accompagnate da riscontri concreti e non contraddittori; contestarne l'attendibilità richiede censure specifiche e circostanziate in cassazione.
- Il ruolo di "capo/organizzatore" può essere inferito da condotte ripetute di direzione, da risposte continue ai suoi "ordini" e da rapporti di subordinazione sistematica; non è necessario pieno potere di autonomia se esistono poteri di gestione su un settore rilevante del gruppo.
- Per i reati sulle armi, la mera conversazione o millanteria non è sufficiente: deve emergere un livello di concrezione degli atti tale da configurare atti idonei non equivoci diretti alla raccolta o al concreto acquisto (possibile configurazione del tentativo se sussistono tali atti).
- In sede di cassazione, le critiche sulla valutazione del merito che propongono una diversa ricostruzione dei fatti senza individuare specifiche lacune logiche o normative nella motivazione tendono a essere dichiarate inammissibili o infondate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9983/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9984/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9989/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9991/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9992/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9993/2022 del 23/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →