Cassazione Penale, Ordinanza n. 01377/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 133,00 di ammenda per un reato in materia di acque. Nel ricorso per cassazione ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente argomentato sull'impossibilità di irrogare una pena commisurata ai minimi edittali. La Corte di cassazione rileva però che tale questione non era stata devoluta con l'atto di appello, il quale riguardava invece la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, il motivo è ritenuto del tutto generico nella parte in cui contesta la dosimetria della pena.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non consente di specificare oltre la condotta tipica.
richiamato come oggetto della richiesta difensiva in appello; la sua mancata devoluzione sul punto di pena ha reso inammissibile la doglianza proposta in cassazione.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello; il giudice di secondo grado non è tenuto a pronunciarsi su profili non dedotti e tali censure sono inammissibili se riproposte per la prima volta in cassazione.
- La censura sulla dosimetria della pena deve essere specifica e correttamente correlata ai motivi devoluti nei gradi di merito; una doglianza generica sulla misura della sanzione non è idonea a fondare un ricorso ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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