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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14509/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto relativo alla fornitura e installazione di un impianto di stoccaggio e trasporto di cemento. La società committente ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice per il saldo del corrispettivo, chiedendo al contempo la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione di quanto già pagato e il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio sono stati coinvolti anche soggetti terzi che avevano partecipato, a vario titolo, alla progettazione, direzione dei lavori e montaggio dell’impianto. In primo grado il Tribunale ha qualificato il rapporto come appalto, ha accertato l’inadempimento dell’appaltatrice, ha dichiarato la risoluzione del contratto, revocato il decreto ingiuntivo e liquidato in favore della committente somme a titolo restitutorio e risarcitorio; ha però respinto varie domande di manleva e le domande contro alcuni terzi. In appello la Corte territoriale ha rigettato i gravami, rilevando, per quanto interessa: l’utilizzabilità dell’accertamento tecnico preventivo acquisito in causa; l’inammissibilità o genericità delle censure relative alle pretese verso i terzi e alla quantificazione del danno; l’assenza di un’azione diretta della committente contro i terzi nei termini prospettati; l’infondatezza di alcune doglianze della società appaltatrice sul concorso colposo del creditore. In cassazione la committente ha proposto quattro motivi, denunciando: violazione di norme in tema di obbligazioni e responsabilità per sostenere il concorso dei terzi nell’inadempimento e la loro responsabilità diretta; violazione delle norme processuali sul devolutum, sulle preclusioni e sul giudicato, per contestare le ragioni di inammissibilità delle domande verso i terzi; violazione delle norme su danno emergente e lucro cessante, lamentando che il motivo di appello sulla mancata messa in produzione dell’impianto fosse stato ritenuto generico; violazione delle norme sulla responsabilità extracontrattuale e processuale, per sostenere l’ammissibilità dell’azione diretta contro i terzi chiamati e la responsabilità di una ditta subentrata nella precedente impresa. La società appaltatrice ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando l’utilizzo dell’ATP e la mancata considerazione del concorso colposo della committente e di alcuni costi di smantellamento dell’opera.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società committente e ha rigettato il ricorso incidentale della società appaltatrice. Ha ritenuto che i motivi del ricorso principale non colpissero le reali rationes decidendi della sentenza d’appello, fondate soprattutto sul difetto di specificità delle censure e su ulteriori profili di inammissibilità, oltre che sull’assenza, nel ricorso, degli elementi necessari per verificare il confronto tra motivi di appello e decisione di primo grado. Quanto al ricorso incidentale, ha confermato che l’accertamento tecnico preventivo, una volta ritualmente acquisito al giudizio di merito, è liberamente valutabile dal giudice come prova atipica; ha inoltre escluso che si potesse configurare omessa pronuncia su questioni processuali trattate come tali, e ha ritenuto inammissibili le doglianze sul concorso colposo del creditore per difetto di specifica allegazione, nonché quelle che miravano a rivalutare nel merito il giudizio sui costi di smantellamento. Le spese sono state compensate tra le due società e poste a carico della ricorrente principale nei confronti dei resistenti persone fisiche; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la fonte dell’obbligazione e il concorso di responsabilità di terzi nella lesione del diritto di credito, ma la censura non ha superato il filtro di ammissibilità

  • art. 1218 c.c.

    invocato in tema di responsabilità da inadempimento dell’appaltatrice e di concorrente responsabilità dei terzi, senza esito utile in cassazione

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in relazione alla liquidazione del danno, ma senza superare le carenze di specificità del ricorso

  • art. 1227 c.c.

    la Corte ribadisce che il concorso colposo del creditore è rilevabile d’ufficio solo se risultano allegati e provati gli elementi fattuali pertinenti; in appello occorre una specifica devoluzione del punto oppure la riproposizione della questione rimasta assorbita

  • art. 1292 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere profili di solidarietà nella responsabilità; non decisivo ai fini dell’esito

  • art. 1294 c.c.

    richiamato nel motivo principale per sostenere la solidarietà passiva; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 2043 c.c.

    richiamato sia per affermare la responsabilità aquiliana dei terzi sia per sostenere l’azione diretta nei loro confronti; la Corte ha però escluso la decisività delle censure per difetto di specificità e per mancata impugnazione della ratio decidendi

  • art. 2055 c.c.

    invocato per fondare il concorso di più autori nel fatto dannoso; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte lo richiama come parametro del requisito di specificità dei motivi di appello; la carenza di specificità rende inammissibili le censure non adeguatamente circostanziate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato sulla dedotta inammissibilità di domande nuove in appello o successive preclusioni processuali

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in tema di domande ed eccezioni non riproposte

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione alla preclusione da acquiescenza/parziale impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte distingue tra omessa pronuncia su domande di merito e questioni processuali, escludendo che il mancato esame di una questione processuale integri automaticamente omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non fonda l’accoglimento di alcuna censura

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi, in relazione al contraddittorio e alle questioni processuali

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per contestare dedotte nullità processuali

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di consulenza tecnica e accertamenti tecnici

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale a proposito della disciplina degli atti istruttori

  • art. 698 c.p.c.

    ritenuto inapplicabile alla relazione di accertamento tecnico preventivo, perché la norma riguarda il mezzo di prova assunto prima del giudizio di merito e non l’ATP come procedimento di istruzione preventiva

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre vizio di motivazione; la Corte precisa che, se si tratta di reiezione implicita di una questione, il vizio va ricondotto nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c. e non alla mancanza del requisito legale di motivazione

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, pena l’inammissibilità della censura

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma di riferimento per le censure di violazione di legge proposte in ricorso principale e incidentale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma di riferimento per le censure di nullità processuale e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere il vizio di motivazione dalla dedotta omessa pronuncia su questioni processuali

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    evocato come rimedio corretto per l’errore di fatto revocatorio quando il giudice abbia supposto inesistente un fatto processuale risultante invece dagli atti

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non colpisce tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: se una ratio non viene specificamente censurata, la doglianza resta priva di decisività.
  • Il requisito di specificità dei motivi di appello impone di indicare in modo puntuale le condotte, i fatti e i passaggi della decisione che si intendono contestare; censure generiche o meramente assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
  • L’accertamento tecnico preventivo, una volta ritualmente acquisito nel giudizio di merito, può essere liberamente apprezzato dal giudice come elemento di prova atipico, anche se una parte non abbia partecipato alla fase preventiva.
  • Le questioni processuali non si traducono automaticamente in omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; se il giudice le ha superate implicitamente con una diversa soluzione, il vizio va eventualmente dedotto nei termini corretti, secondo la natura dell’errore denunciato.
  • Il concorso colposo del creditore o del danneggiato è rilevabile d’ufficio solo quando siano stati allegati e provati gli elementi di fatto necessari; in appello il punto deve risultare devoluto in modo specifico o ritualmente riproposto.
  • In cassazione non è consentita una nuova rivalutazione del merito o della quantificazione del danno quando la censura si risolva in un apprezzamento alternativo delle risultanze istruttorie, specie se il ricorso non indica compiutamente gli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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