Cassazione Civile, Ordinanza n. 08205/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi riferita anche alla cessionaria del credito, per far dichiarare inefficace un'operazione con cui un immobile di proprietà di due coniugi era stato trasferito a una società in pagamento di un debito della società stessa verso il creditore originario. I coniugi erano soci della società debitrice. I giudici di merito hanno respinto la revocatoria ritenendo che l'operazione, letta come complesso di negozi collegati, fosse a titolo oneroso e che non fosse provato il consilium fraudis del terzo beneficiario. In cassazione la banca ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2901, 1180 e 1197 c.c., sostenendo che la datio in solutum fosse in realtà un atto gratuito perché i coniugi si erano spogliati di un bene personale senza contropartita; (2) violazione degli artt. 1197 e 1180 c.c., contestando la qualificazione della datio in solutum come contratto a prestazioni corrispettive e il richiamo a una presunzione di onerosità; (3) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e dell'art. 1180 c.c., ribadendo che si trattava di adempimento del terzo in forma gratuita. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché la sentenza d'appello era conforme alla giurisprudenza di legittimità e aveva correttamente scrutinato in concreto la causa dell'operazione, valorizzando l'interesse dei soci a estinguere il debito sociale e a surrogarsi nei diritti del creditore, dunque un vantaggio patrimoniale anche mediato e indiretto. Ha inoltre rilevato che i motivi non coglievano la ratio decidendi e che, essendo la decisione di merito fondata su più ragioni autonome, l'infondatezza delle censure su una di esse rendeva inammissibili le altre per difetto di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di cassazione in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito, che aveva respinto l'azione revocatoria, è rimasta ferma. La Corte ha affermato che la qualificazione come atto oneroso della datio in solutum deve dipendere dall'analisi della causa concreta dell'operazione e del vantaggio patrimoniale, anche indiretto, conseguito dal terzo adempiente; per contro, la gratuità ricorre solo se il terzo non tragga alcun concreto vantaggio patrimoniale.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'azione revocatoria ordinaria; la Corte non entra nel merito della revocabilità perché rileva l'inammissibilità dei motivi che non colgono la ratio della decisione di merito.
È richiamato per la disciplina dell'adempimento del terzo; la Corte afferma che la gratuità o onerosità dell'operazione va valutata in concreto, in rapporto all'interesse del terzo adempiente e all'eventuale vantaggio patrimoniale anche indiretto.
È richiamato per la datio in solutum; la Corte chiarisce che non basta il modello astratto del pagamento in natura, ma occorre indagare la causa concreta dell'operazione e il vantaggio patrimoniale del solvens.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova; la Corte non accoglie la censura perché ritiene che i motivi non attacchino correttamente la ratio decidendi.
Richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge.
Menziato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Citato per l'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione della datio in solutum e, più in generale, dell'adempimento del debito altrui, il discrimine tra gratuità e onerosità non si fonda sul solo schema astratto del negozio, ma sulla causa concreta dell'operazione complessivamente considerata.
- L'atto solutorio del terzo è gratuito solo quando il terzo non consegua alcun concreto vantaggio patrimoniale e intenda esclusivamente avvantaggiare il debitore; è invece oneroso quando il terzo ottenga, anche solo mediamente o indirettamente, un vantaggio economico o un risparmio di spesa tale da consentirgli di recuperare la prestazione eseguita.
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre questioni già esaminate senza scalfire la motivazione decisiva.
- Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'infondatezza della censura anche su una sola di esse può rendere inammissibili le ulteriori doglianze per difetto di interesse, poiché comunque non condurrebbero alla cassazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08079/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08080/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08082/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08095/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08099/2024 del 26/03/2024
- ordinanza_civile · 26 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08100/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →