Cassazione Civile, Ordinanza n. 14007/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un decreto regionale che aveva approvato, come variante non sostanziale alla concessione di derivazione di acque superficiali del fiume Serio, la riattivazione/realizzazione di un impianto idroelettrico in un edificio a torre inserito in un complesso residenziale. Il condominio e alcuni proprietari sostenevano che l'intervento fosse incompatibile con la classificazione acustica comunale dell'area, allora in classe II o comunque residenziale, e con la disciplina di settore, perché si sarebbe trattato di attività industriale non insediabile in zone a prevalente destinazione residenziale; in subordine lamentavano carenze istruttorie e difetti nei pareri resi in conferenza di servizi, in particolare quello ARPA e quello del Comune, oltre alla violazione della convenzione urbanistica e del PEAR. In Cassazione deducevano quattro motivi: violazione della normativa sulla zonizzazione acustica per avere il TSAP dato rilievo decisivo alla concreta assenza di rumorosità anziché all'asserita preclusione assoluta all'insediamento; erronea esclusione della natura industriale dell'attività idroelettrica e motivazione apparente; conseguente violazione della disciplina sulle classi acustiche e dei regolamenti regionali/comunali; violazione del principio tempus regit actum, del contraddittorio e nullità della sentenza per avere il TSAP considerato una delibera comunale sopravvenuta sulla classificazione acustica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso principale. Ha confermato la decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche osservando che, nella fase scrutinata, era impugnato un atto intermedio di variante non sostanziale della concessione idrica, non ancora l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003; ha ritenuto corretta la valorizzazione degli accertamenti tecnici sulla sostanziale assenza di emissioni sonore esterne e sul miglioramento del clima acustico, così da escludere una incompatibilità automatica tra l'impianto e la zonizzazione acustica; ha inoltre ritenuto non decisiva la questione della qualificazione industriale dell'attività e infondate le censure sul tempus regit actum e sul contraddittorio, perché la delibera comunale sopravvenuta non era stata utilizzata come base decisoria, ma solo richiamata come dato rilevante per un futuro procedimento. Il ricorso principale è stato rigettato e, per assorbimento, è stato dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Consorzio; le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali.
Norme richiamate
artt. 201 e 202 R.D. n. 1775/1933
ricorso avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
indicano il rimedio impugnatorio in cassazione contro le decisioni del TSAP
art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003
l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico
la Corte ribadisce che il procedimento autorizzatorio per impianti da fonti rinnovabili ha effetto conformativo e può incidere sugli strumenti urbanistici, ma ciò rileva nella fase propria dell'autorizzazione unica
art. 25, commi 2 e 3, Regolamento Regionale Lombardia n. 2/2006
consente la qualificazione dell'istanza come variante non sostanziale alla concessione idrica, con accesso a procedura istruttoria semplificata
art. 26 Regolamento Regionale Lombardia n. 2/2006
richiamato per la procedura istruttoria semplificata applicata alla variante non sostanziale
art. 49 R.D. n. 1775/1933
la richiesta di variazione è domanda di nuova concessione solo se comporta una modificazione sostanziale delle opere o dell'uso dell'acqua
fornisce il quadro generale sull'inquinamento acustico e sulla zonizzazione acustica comunale
attribuisce ai Comuni la classificazione acustica del territorio, da coordinare con gli strumenti urbanistici
art. 2 L.R. Lombardia n. 13/2001
richiamata come disciplina regionale sull'inquinamento acustico e sulla classificazione del territorio
art. 4 L.R. Lombardia n. 13/2001
norma regionale richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa incompatibilità acustica
art. 1, comma 2, DPCM 14 novembre 1997
viene ricostruito il significato delle classi acustiche e dei relativi limiti, ma la Corte conferma che, nel caso concreto, tali limiti non risultavano superati
citato dai ricorrenti nel richiamo alla nozione di attività industriale, senza che ciò sia decisivo nella decisione
richiamato nella censura sulla nozione di attività industriale
la Corte esclude la nullità per violazione del contraddittorio, perché la delibera sopravvenuta non ha avuto rilievo decisorio e la questione era di diritto
art. 111 Cost.
viene ribadito che il controllo di legittimità sulle sentenze del TSAP è limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali estremi
Massime di principio
- In sede di legittimità contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è deducibile la violazione di legge e, sul piano motivazionale, solo l'inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza della motivazione, non anche una rivalutazione del merito istruttorio o della sufficienza della prova.
- Quando è impugnato un atto intermedio di variante non sostanziale della concessione idrica, la verifica della piena compatibilità urbanistica e acustica dell'impianto può rimanere riservata alla successiva autorizzazione unica, che costituisce il momento naturale del bilanciamento complessivo degli interessi pubblici coinvolti.
- La classificazione acustica comunale non opera come divieto astratto e assoluto all'insediamento di impianti da fonti rinnovabili, dovendosi tener conto della concreta incidenza acustica dell'intervento e degli accertamenti tecnici disponibili nel procedimento.
- La qualificazione dell'attività come industriale, ai fini del giudizio sulla compatibilità acustica, non è decisiva se dagli accertamenti emerge che l'impianto non produce emissioni rumorose significative o peggiorative rispetto allo stato preesistente.
- L'eventuale richiamo del giudice a una disciplina sopravvenuta non determina violazione del tempus regit actum quando tale disciplina non sia posta a fondamento decisorio dell'atto impugnato ma sia menzionata solo come elemento rilevante per una successiva fase procedimentale.
- La nullità per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. non sussiste se il fatto sopravvenuto richiamato dal giudice non è decisivo ovvero se la questione è di puro diritto e non introduce un nuovo thema decidendum di fatto.
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