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Legge

L.R. Lombardia 13/2001

Norme in materia di inquinamento acustico

Normativa regionaleL.R. Lombardia 13/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Lombardia, prevenzione, classificazione acustica comunale, requisiti acustici degli edifici, autorizzazioni per attività temporanee, piani di risanamento e controlli contro l’inquinamento acustico. Gran parte degli adempimenti era fissata in termini iniziali (2001-2002), ma restano rilevanti le regole su classificazione, piani, controlli, sanzioni e contributi, inclusi gli aggiornamenti del 2013-2020 su eventi speciali e mappature acustiche.

Norme lombarde in materia di inquinamento acustico

Norme lombarde in materia di inquinamento acustico

La legge regionale della Lombardia disciplina la tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, in attuazione della legge quadro statale e con riferimento agli strumenti di pianificazione e risanamento locali e regionali. Definisce competenze di comuni, province, Regione, ARPA e gestori di infrastrutture, con regole su prevenzione, autorizzazioni, bonifica e finanziamenti.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina mira a salvaguardare il benessere delle persone rispetto al rumore nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi, a prevenire il peggioramento delle aree già compatibili, a ridurre la rumorosità nelle aree inquinate e a promuovere educazione e informazione. La portata è limitata al territorio della Lombardia.

Classificazione acustica del territorio comunale

I comuni devono adottare la classificazione acustica del territorio suddividendolo in zone omogenee secondo i criteri tecnici regionali e statali. La classificazione deve considerare le destinazioni d’uso esistenti e previste dagli strumenti urbanistici e assegnare a ciascuna zona i corrispondenti valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità.

Sono previsti vincoli di coerenza tra zone adiacenti:

  • è vietato il contatto diretto tra aree con valori limite che differiscono di oltre 5 dB(A);
  • per aree già urbanizzate, in presenza di preesistenti destinazioni d’uso incompatibili, è ammesso il contatto diretto fino a 10 dB(A), ma il comune deve adottare contestualmente un piano di risanamento acustico per tali aree.

La Giunta regionale deve definire i criteri tecnici di dettaglio, prevedendo anche che:

  • le aree in fascia di pertinenza di infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto aeroportuale non possono essere in classe I;
  • nelle zone di rispetto B aeroportuali e, per distanze inferiori a 100 metri, nelle fasce di pertinenza di infrastrutture di grande comunicazione, non si possono attribuire classi inferiori alla IV;
  • aree con attività industriali e artigianali non possono essere classificate in classe I o II;
  • la classe V può comprendere attività artigianali, commerciali e uffici in misura non preponderante;
  • la classe VI può comprendere una limitata presenza di attività artigianali;
  • i valori limite inferiori a quelli statali sono consentiti solo per aree in classe I;
  • le aree destinate a spettacoli temporanei, mobili o all’aperto devono essere localizzate ed estese in modo da minimizzare l’impatto sui recettori sensibili.

Resta salva la disciplina per le confessioni religiose con patti, accordi o intese con lo Stato.

Procedura di approvazione della classificazione acustica

Il comune adotta la classificazione con deliberazione, ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la deposita all’albo pretorio per 30 giorni. Durante il deposito:

  • la deliberazione è trasmessa ad ARPA e ai comuni confinanti per i pareri, da rendere entro 60 giorni;
  • chiunque può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla scadenza del deposito.

Il comune approva la classificazione motivando le proprie determinazioni anche rispetto a pareri e osservazioni. Se, prima dell’approvazione, la classificazione viene modificata, la procedura di adozione e deposito si ripete. L’avviso di approvazione va pubblicato entro 30 giorni.

I comuni già dotati di classificazione alla data di pubblicazione del provvedimento regionale attuativo devono adeguarla entro 12 mesi. Se la classificazione è redatta contestualmente a una variante generale del piano regolatore o al suo adeguamento alla legge regionale sulle autonomie, si applicano le procedure della variante urbanistica.

Coordinamento con la pianificazione urbanistica

Il comune deve coordinare classificazione acustica e strumenti urbanistici già adottati entro 18 mesi dalla pubblicazione del provvedimento regionale attuativo, anche mediante piani di risanamento acustico. Quando adotta o vara il piano regolatore, sue varianti o piani attuativi, deve renderli coerenti con la classificazione acustica entro 12 mesi dall’adozione.

Previsione di impatto acustico e di clima acustico

La Giunta regionale deve definire criteri e modalità per la documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico. La documentazione deve consentire il confronto tra scenario con e senza opera o attività, e, per alcuni casi tipo, può essere resa in forma semplificata o di autocertificazione.

Per i progetti e provvedimenti indicati dalla legge statale, l’ente competente acquisisce il parere di ARPA, salvo i casi semplificati e le procedure VIA. La documentazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale oppure, nei casi consentiti, in autocertificazione.

Aviosuperfici e voli da diporto o sportivo

Il gestore di aviosuperfici o aree di decollo/atterraggio per volo da diporto o sportivo deve presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico per ottenere nulla osta o concessione d’uso. Per i titoli già rilasciati e non conformi ai limiti acustici, i gestori devono realizzare piani di risanamento entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge.

Il comune acquisisce il parere della provincia sugli aspetti sovracomunali, può imporre misure di contenimento e comunica le valutazioni a ENAC, direzione aeroportuale e Regione. Restano ferme le competenze degli altri enti e le attività aeree di emergenza, pubblica sicurezza, soccorso e protezione civile.

Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

Per gli interventi sull’edilizia esistente che modificano le caratteristiche acustiche, il progetto deve essere accompagnato da dichiarazione del progettista sul rispetto dei requisiti fissati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali. Per le nuove costruzioni serve una valutazione e dichiarazione di tecnico competente in acustica ambientale.

Per nuovi edifici produttivi e nuovi impianti, la richiesta edilizia deve includere una relazione sulle caratteristiche acustiche, sui materiali e sulle tecnologie di insonorizzazione e isolamento. Il regolamento locale d’igiene disciplina le verifiche di conformità; la Giunta regionale può adottare linee guida per uniformare le attività di verifica in opera.

Attività temporanee ed eventi di particolare rilevanza

Per le attività temporanee, il comune rilascia le autorizzazioni tenendo conto di contenuti e finalità dell’attività, durata, fascia oraria, popolazione esposta, frequenza delle deroghe, destinazione d’uso delle aree interessate e, per le manifestazioni in luogo pubblico, del rumore da afflusso, deflusso e traffico indotto.

L’autorizzazione può fissare:

  • valori limite da rispettare;
  • limitazioni di orario e di giorni;
  • prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
  • obbligo di informazione preventiva alla popolazione interessata.

Per eventi di particolare risonanza internazionale e rilevanza per l’immagine della Lombardia è previsto un regime speciale di deroga: la Giunta regionale definisce le modalità di riconoscimento dell’evento e le autorizzazioni comunali devono conformarsi a criteri che tutelino la salute senza pregiudicare lo svolgimento dell’evento, motivando dettagliatamente eventuali limitazioni sulla base di comprovate esigenze sanitarie e dei valori guida degli organismi scientifici internazionali.

Risanamento delle infrastrutture di trasporto

I gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture devono presentare a Regione e comune i piani di contenimento e abbattimento del rumore. Ai fini della predisposizione dei piani devono individuare le aree con superamento dei limiti e determinare il contributo specifico delle infrastrutture al superamento.

Il comune può notificare il superamento dei limiti e formulare osservazioni sul piano. La Regione può promuovere accordi con i gestori su tempi di attuazione, priorità, percentuali di abbattimento e ripartizione degli oneri. Entro 6 mesi dal completamento degli interventi i gestori devono eseguire rilievi per verificare il raggiungimento degli obiettivi e trasmettere i dati a Regione e comune.

Per il controllo, la Regione si avvale dell’ARPA. La disciplina salva gli interventi già effettuati ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e consente, se necessario, un ulteriore adeguamento entro il tempo di ammortamento degli interventi di bonifica già attivati, purché conformi ai principi della legge quadro.

Risanamento acustico delle imprese

Il piano di risanamento acustico delle imprese deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore dell’insediamento. Deve essere redatto secondo criteri regionali e il comune verifica entro 90 giorni la conformità, richiedendo eventuali integrazioni.

Il termine massimo per gli interventi non può superare 30 mesi dalla presentazione del piano. Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori l’impresa deve comunicare la fine degli interventi al comune.

Piani di risanamento comunali e relazione sullo stato acustico

Il comune adotta il piano di risanamento acustico sulla base della classificazione, tenendo conto del piano urbano del traffico e dei programmi di riduzione del rumore prodotti da servizi pubblici, raccolta rifiuti e pulizia strade, specie nelle ore notturne.

Il piano comunale deve essere adottato entro 30 mesi dalla pubblicazione del provvedimento regionale attuativo e trasmesso a provincia e Regione entro 30 giorni. La provincia formula proposte sugli interventi prioritari da inserire nel piano regionale triennale di bonifica, da inviare alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno.

La Giunta regionale definisce linee guida per la relazione biennale sullo stato acustico comunale. Tale relazione deve descrivere e analizzare in modo dettagliato:

  • il rumore prodotto dal traffico e dalle infrastrutture stradali;
  • il rumore diretto o indotto da pubblici esercizi e locali di intrattenimento, nonché l’efficacia delle misure di bonifica adottate con determinazioni comunali.

Piano regionale di bonifica acustica e finanziamenti

La Giunta regionale deve stabilire le modalità per individuare le priorità temporali degli interventi di bonifica, tenendo conto dell’entità del superamento dei limiti, della popolazione esposta e dei recettori sensibili. Il Consiglio regionale approva il piano regionale triennale d’intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.

La Giunta definisce anche criteri e modalità per il finanziamento degli interventi. La legge prevede inoltre contributi per la mappatura acustica e per i piani di azione degli agglomerati individuati ai sensi del d.lgs. 194/2005, con possibilità di finanziamento diretto quando l’autorità responsabile sia la Regione.

Traffico stradale

Il comune deve favorire il contenimento del rumore da traffico stradale tramite piano urbano del traffico, controlli sui veicoli, verifiche dei mezzi impiegati nei servizi pubblici comunali e piano di risanamento comunale.

I piani urbani del traffico devono includere l’analisi del rumore in prossimità di ospedali, scuole e aree sensibili, l’individuazione delle strade con limitazioni al traffico, il programma di verifica degli effetti di eventuali modifiche della viabilità, banche dati sull’evoluzione dei flussi e del rumore, e l’organizzazione delle misure comunali per controllare i mezzi che svolgono servizi per conto del comune.

I finanziamenti e gli incentivi regionali per nuovi mezzi di trasporto pubblico devono privilegiare quelli a minori emissioni sonore.

Traffico aereo

Per gli aeroporti civili i comuni devono adottare le varianti del piano regolatore necessarie entro 3 mesi dalla determinazione delle aree di rispetto aeroportuale. La Giunta regionale può concedere incentivi e finanziamenti per interventi di riduzione dell’incompatibilità tra rumore aeroportuale e usi del suolo preesistenti.

L’ARPA aggiorna annualmente le curve di isolivello del rumore aeroportuale. I gestori aeroportuali devono trasmettere annualmente a Regione e provincia informazioni sull’impatto acustico e sulle misure di riduzione del rumore esterno al sedime. La Giunta regionale emana direttive e linee guida su monitoraggio, acquisizione dati e coordinamento regionale degli interventi.

Controlli, vigilanza e oneri tecnici

La vigilanza e il controllo sono svolti da comuni e province con il supporto dell’ARPA. Le richieste di intervento devono essere dettagliate e privilegiare segnalazioni, esposti e lamentele dei cittadini residenti o esposti alle sorgenti sonore.

Gli oneri dei rilievi fonometrici effettuati dall’ARPA per verificare l’ottemperanza a provvedimenti comunali o il raggiungimento degli obiettivi dei piani di risanamento sono posti a carico dei titolari degli impianti o delle infrastrutture, secondo il tariffario ARPA.

Sanzioni

La violazione dell’obbligo di comunicare l’ultimazione dei lavori di bonifica acustica è sanzionata amministrativamente, oltre all’applicazione delle sanzioni statali richiamate dalla legge quadro. La disciplina sanzionatoria segue anche le norme regionali generali sulle sanzioni amministrative.

Contributi agli enti locali e agli agglomerati

La Giunta regionale può concedere ai comuni, singoli o associati, contributi a fondo perduto fino all’80% della spesa ammissibile per la classificazione acustica. Può inoltre concedere ai comuni e alle province contributi fino all’80% per opere di competenza finalizzate all’attuazione dei piani comunali di risanamento e per interventi di riduzione del rumore aeroportuale.

Sono previsti anche contributi per gli agglomerati individuati ai sensi del d.lgs. 194/2005 e per i soggetti responsabili degli adempimenti connessi alla mappatura acustica; se l’autorità responsabile è la Regione, questa può finanziare direttamente mappatura acustica e piano di azione.

Disposizioni finanziarie, adeguamenti e decorrenza

La legge conteneva una copertura finanziaria iniziale per il 2002 e successive coperture per gli interventi connessi al d.lgs. 194/2005, oltre a variazioni di bilancio. I regolamenti edilizi e d’igiene dovevano essere adeguati entro un anno dall’entrata in vigore.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Stato di attualità

La disciplina è in larga parte ancora utile come quadro regionale di settore, ma alcune previsioni hanno natura storica o termini ormai scaduti, in particolare quelle con scadenze iniziali per l’adozione di classificazioni, piani e provvedimenti regionali, nonché le norme di copertura riferite ai bilanci 2002, 2013 e 2015. Restano invece praticabili le regole strutturali su classificazione, piani, controlli, contributi e autorizzazioni, nei limiti delle successive modifiche normative.

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