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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5979/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma per vizi motivazionali: 1) contestazione della valutazione probatoria circa il collegamento delle utenze telefoniche all'imputato e la presunta inattendibilità della parte offesa (non univocità degli accertamenti e possibilità che altri abbiano attivato le utenze); 2) in via subordinata, attribuzione del fatto ad altri conviventi (la figlia si era autoaccusata); 3) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità dei motivi. I primi due censure sono state ritenute, nella sostanza, meri inviti a rivedere la valutazione del materiale probatorio (sindacato sul merito non consentito in cassazione) e generiche quanto ai dubbi sull'identificazione del responsabile. Il motivo relativo alla tenuità del fatto è stato ritenuto privo di specificità rispetto alla necessaria valutazione complessa prevista dall'art. 133 c.p.; la sentenza impugnata ha correttamente valutato entità del danno potenziale e modalità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, alla Cassa delle ammende, della somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata come parte dell'imputazione originaria (concorso o circostanze connesse al reato), citata tra i reati per cui l'imputato è stato condannato

  • art. 494 c.p.

    Norma del codice penale relativa al reato contestato (uso indebito di persona altrui per attivazione di utenze), indicata quale fattispecie per la quale è intervenuta la condanna

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti entro cui il ricorso per cassazione è stato predisposto e valutato (vincoli di specificazione dei motivi)

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Usato per delimitare l'ambito di sindacato della Cassazione: le doglianze che consistono in mera rivalutazione del significato della prova o nella contrapposizione dimostrativa sono estranee al giudizio di legittimità

  • art. 133 c.p.

    art. 133, primo comma, cod. pen.

    Richiamato nella trattazione della causa di non punibilità per particolare tenuità: la valutazione richiede una considerazione complessa delle modalità della condotta e dell'entità del danno o del pericolo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale e alla procedura introdotta per il dibattimento delle conclusioni

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i motivi generici che mirano solo a ottenere una rivalutazione del merito probatorio; occorre indicare specifici vizi di motivazione o di diritto
  • Le doglianze fondate sulla valutazione della prova testimoniale o sulla credibilità delle parti vanno illustrate con specificità e, se consistono in una semplice ricostruzione alternativa dei fatti, saranno respinte come estranee al sindacato di legittimità
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 133 c.p. è necessaria una disamina dettagliata delle modalità della condotta e dell'entità del danno o pericolo; argomentazioni generiche sono insufficienti
  • Dubbi sull'identità dell'autore del reato (es. possibile intervento di altro convivente) devono essere comprovati da elementi logici e motivazionali precisi per superare la valutazione di merito
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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