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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21328/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello che aveva interpretato il suo atto depositato nel giudizio di secondo grado come appello incidentale e lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, con condanna alle spese di appello e al raddoppio del contributo unificato. Sostiene che si trattasse in realtà di una semplice comparsa di costituzione e risposta, come risultava dal contenuto dell'atto e dal mandato conferito al difensore, e non di un appello incidentale; denuncia quindi violazione dell'art. 136 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 24 Cost., chiedendo di travolgere sia la statuizione sul contributo unificato sia quella sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la carenza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non offriva una sufficiente esposizione dei fatti di causa né riproduceva il contenuto dell'atto di appello asseritamente qualificato in modo errato, impedendo il controllo sulla sua effettiva natura. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, ai fini della qualificazione come appello incidentale è sufficiente il deposito della comparsa in cancelleria e non sono necessarie formule sacramentali; la circostanza di un mero "appoggio" alle conclusioni della curatela, al più, potrebbe integrare un appello adesivo. Quanto alla censura sul raddoppio del contributo unificato, la Corte ha ribadito che la relativa dichiarazione non è impugnabile in cassazione perché ha natura di atto volto all'accertamento amministrativo e non di condanna. Nessuna spesa è stata liquidata, essendo gli intimati rimasti solo tali.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile se manca una esposizione sommaria dei fatti di causa idonea a consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla ricorrente

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale termine oltre il quale l'atto sarebbe stato tardivo se effettivamente qualificabile come appello incidentale

  • art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contributo unificato

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato nell'intestazione dell'atto contestato, ma la Corte osserva che la qualificazione dipende dal contenuto e non da formule sacramentali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da contributo unificato non è impugnabile in cassazione

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 2091 cod. civ.

    menzionato nella narrazione dei fatti come riferimento al giudizio in cui era stato spiegato intervento volontario, ma senza ulteriore approfondimento

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficientemente chiara e completa da consentire alla Corte di comprendere la controversia e di valutare le censure senza dover consultare altre fonti, compresa la sentenza impugnata.
  • Ai fini della qualificazione di un atto come appello incidentale non è necessario l'uso di formule sacramentali: rileva il contenuto sostanziale dell'atto e il suo deposito in cancelleria può essere sufficiente a integrarne la proposizione.
  • Se un atto di parte si limita ad aderire o a sostenere le conclusioni della controparte, ciò non esclude automaticamente l'efficacia impugnatoria, potendo al più integrare un appello adesivo secondo il contenuto effettivo dell'iniziativa.
  • La statuizione con cui il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non ha natura di condanna e non è autonomamente impugnabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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