Cassazione Civile, Ordinanza n. 31051/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di una villa e la realizzazione di un'autorimessa interrata. L'appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo, ma la committente aveva proposto opposizione sostenendo, sulla base della c.t.u., che l'appalto fosse a forfait, che fossero già stati versati acconti superiori al dovuto, tenuto conto delle opere extra contratto e dei costi necessari per eliminare i vizi dell'opera. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento della Cassazione, la causa è tornata in rinvio. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza del giudice di rinvio con quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/fittizia per avere il giudice aderito alle conclusioni del c.t.u. senza considerare le puntuali critiche del c.t.p., in particolare sul deprezzamento del 10% per vizi che sarebbero stati eliminati e sulla sproporzione delle decurtazioni; (2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto del vincolo del giudizio di rinvio; (3) violazione dell'art. 18 d.P.R. 633/1972 per il mancato riconoscimento dell'IVA sul corrispettivo residuo; (4) ulteriore omesso esame e motivazione apparente in relazione al medesimo tema fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione e al preteso omesso esame, osservando che il giudice del rinvio aveva applicato la disciplina processuale vigente al tempo della decisione e che la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di una nuova valutazione delle prove o delle risultanze peritali. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza di rinvio è stata ritenuta comprensibile, concreta e riferita alle specifiche critiche alla c.t.u., sicché non ricorreva né l'omesso esame né la motivazione apparente. Quanto all'IVA, la Corte ha confermato il diniego del relativo importo perché non risultava emessa fattura sul corrispettivo residuo e, quindi, mancava il presupposto civilistico-fiscale della rivalsa; l'eventuale azione fiscale era comunque prescritta. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
nella formulazione vigente ratione temporis e in quella successiva al d.l. n. 83/2012, il vizio deducibile è limitato, rispettivamente, al mancato esame di un fatto storico decisivo e, comunque, non consente una rivalutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica.
richiamato in combinato con l'art. 360, n. 5, c.p.c. per dedurre la motivazione apparente; la Corte esclude che la decisione impugnata presenti tale anomalia.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e al vincolo derivante dalla cassazione; nel caso concreto la Corte non ravvisa violazione di tale vincolo.
l'appaltatore deve addebitare l'IVA al committente; la rivalsa presuppone l'emissione della fattura e l'operazione si considera effettuata secondo le regole fiscali richiamate dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle consulenze tecniche, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e specificamente indicato.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non renda percepibile il fondamento della decisione o sia meramente stereotipata; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
- Nel contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore alla rivalsa dell'IVA presuppone l'emissione della fattura relativa al corrispettivo; in mancanza di fattura non è giustificabile pretendere il relativo importo dal committente.
- Quando la censura investe la valutazione delle risultanze peritali, è necessario indicare criticamente elementi tecnici specifici e idonei a confutare il ragionamento del consulente, non essendo sufficiente una generica contestazione apodittica.
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