Cassazione Civile, Ordinanza n. 17619/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto professionale tra una società e il suo difensore, incaricato di assisterla in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un fallimento. L'avvocato chiese il pagamento del saldo dei compensi per l'attività svolta; la società, a sua volta, contestò di aver già versato un acconto maggiore di quello indicato dal professionista e formulò domanda riconvenzionale di responsabilità professionale, assumendo che il difensore avesse omesso di informarla del deposito e della notifica della sentenza resa nel giudizio di opposizione, consentendone il passaggio in giudicato e determinando così un danno anche in relazione alle somme poi pagate alla controparte. La Corte d'appello rigettò l'appello principale della società e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del professionista, rideterminò il compenso dovuto. In cassazione la società censurò, da un lato, la decisione di merito che aveva esaminato la questione del compenso senza rimettere la causa al tribunale secondo il rito collegiale; tale motivo è stato poi rinunciato. Con il secondo motivo la ricorrente dedusse invece, tra l'altro, violazione degli artt. 115, 116, 91, 92 e 96 c.p.c., degli artt. 2697, 1176, 1460 e 2712 c.c. e dell'art. 5, comma 2, d.m. n. 55/2014, nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente delimitato la responsabilità del difensore al solo profilo della mancata comunicazione della notificazione della sentenza, trascurando che la domanda risarcitoria riguardava più in generale l'avere il legale consentito il passaggio in giudicato della decisione per violazione dei doveri di diligenza professionale. La Cassazione ha ritenuto fondato questo secondo profilo: il fatto costitutivo dell'inadempimento, così come allegato dalla società, andava valutato nella sua essenzialità materiale e dunque non poteva essere ristretto alla sola omissione informativa dell'incontro del 17 giugno 2014; inoltre, nei giudizi di responsabilità professionale dell'avvocato per mancata proposizione di impugnazione, il cliente deve provare non solo la condotta negligente e il nesso causale con la preclusione dell'iniziativa, ma anche la probabilità di successo dell'impugnazione secondo una prognosi ex ante, secondo il criterio del 'più probabile che non'.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi e profili. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la responsabilità professionale dell'avvocato applicando il principio secondo cui, per il risarcimento del danno da omessa impugnazione o da mancato esercizio di un'iniziativa giudiziaria, occorre anche una valutazione prognostica ex ante sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell'iniziativa preclusa. La Corte del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
indicato quale rito introduttivo del giudizio di primo grado poi convertito in rito ordinario
richiamato per la difesa personale dell'avvocato che si costituiva nel giudizio
norma invocata per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha chiarito che il giudice di merito non può restringere la causa petendi rispetto al fatto costitutivo allegato
invocati nel primo motivo poi rinunciato, in relazione alla pretesa necessità di rimettere la causa al giudice competente secondo il rito
art. 3, comma 1, d.lgs. 150/2011
richiamato nel primo motivo poi rinunciato, insieme alle norme sul rito delle controversie in materia di compensi professionali
art. 14, commi 1 e 4, d.lgs. 150/2011
richiamato nel primo motivo poi rinunciato, in relazione al rito applicabile alle controversie per compensi professionali
richiamati per censurare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte territoriale
richiamati per la regolazione delle spese di lite
richiamato in relazione alla responsabilità aggravata, ma il relativo profilo è stato assorbito
richiamato a sostegno della censura sull'onere della prova nella responsabilità professionale
la Corte ribadisce che il professionista deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e che la violazione integra inadempimento contrattuale
richiamato nel motivo, ma senza autonoma trattazione decisoria nel testo
richiamato nel motivo in relazione alle prove documentali/rappresentative
richiamato nel motivo per la liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato, se il cliente deduce che l'inadempimento abbia impedito o precluso la proposizione di un'impugnazione o altra iniziativa giudiziaria, il giudice deve accertare non solo la condotta negligente e il nesso causale con la perdita dell'occasione processuale, ma anche, con giudizio prognostico ex ante, che l'iniziativa omessa avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento secondo il criterio del più probabile che non.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di valutare la domanda risarcitoria in base al fatto costitutivo allegato nella sua sostanza materiale, senza restringerla a un singolo segmento fattuale se la pretesa riguarda più ampiamente l'inadempimento professionale dedotto in giudizio.
- La diligenza richiesta al professionista ex art. 1176 c.c. costituisce il parametro di riferimento della responsabilità contrattuale dell'avvocato; la sua violazione, ove causalmente collegata a un pregiudizio per il cliente, può fondare il risarcimento del danno.
- Quando sia contestata la mancata attivazione di un rimedio processuale, il danno non può essere affermato in via automatica: occorre verificare anche la concreta utilità dell'iniziativa giudiziaria che sarebbe stata intrapresa.
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