Cassazione Civile, Ordinanza n. 35673/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane le aveva richiesto, per l’anno d’imposta 2013, il pagamento dell’accisa sull’energia elettrica da essa autoprodotta e poi fornita ai consorziati. In primo grado e in appello la pretesa erariale era stata confermata, sulla base del rilievo che la società non potesse qualificarsi autoproduttore ai fini dell’esenzione e che non vi fosse violazione del legittimo affidamento, non essendo decisivi il codice ditta e la licenza, e risultando inoltre intervenuto un chiarimento amministrativo in senso contrario prima del periodo d’imposta contestato. In cassazione la società aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma prima della decisione ha rappresentato che, medio tempore, era stato omologato dal Tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto del giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e rinunciando al giudizio; l’Agenzia, ritualmente informata, non ha opposto alcunché.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta omologazione della transazione fiscale, sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, e della rinuncia al giudizio da parte della ricorrente; ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere/intervenuta rinuncia, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia non era di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma di estinzione.
Norme richiamate
La transazione fiscale omologata, se sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione e comprensiva del debito oggetto di lite, comporta la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e dell’originario avviso di accertamento.
art. 52, comma 3, d.lgs. n. 504/1995
È richiamato nei gradi di merito come norma che disciplina le condizioni per il regime agevolativo/esentativo in materia di accisa sull’energia elettrica.
È richiamato nei gradi di merito per la nozione di autoproduttore diversa da quella fiscale ex art. 52 T.U.A.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica quando la decisione di legittimità è di estinzione per rinuncia/cessazione della materia del contendere, trattandosi di disposizione sanzionatoria di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta omologazione di una transazione fiscale che ricomprenda i debiti oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere in cassazione, con conseguente estinzione del giudizio e perdita di efficacia della sentenza impugnata.
- Quando intervenga una transazione fiscale omologata dopo la sentenza di merito, il potere impositivo può riespandersi solo nei casi previsti dall’ordinamento, come l’inadempimento del contribuente e la conseguente risoluzione dell’accordo o della procedura.
- L’obbligo di pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera se la decisione finale non è di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere o rinuncia.
- La qualificazione sostanziale del soggetto come autoproduttore ai fini fiscali va distinta dalle nozioni ricavabili da diversa normativa di settore; ai fini dell’accisa rilevano le condizioni specifiche stabilite dalla disciplina tributaria applicabile.
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