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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17245/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria, a seguito di accertamento, contestava alla società contribuente l’indebita detrazione IVA per l’anno 2008, ritenendo che la costituzione di una società interamente controllata, alla quale era stato concesso in sub-subcomodato l’immobile da ristrutturare, integrasse un’operazione abusiva o elusiva. Secondo l’Ufficio, la controllante svolgeva attività esente e non avrebbe potuto detrarre l’IVA sugli acquisti relativi ai lavori; la creazione della controllata sarebbe servita soltanto a conseguire il vantaggio fiscale della detrazione. A sostegno della ripresa, l’Ufficio evidenziava anche la scarsa struttura della controllata, il ricorso ad appaltatori terzi, il finanziamento bancario ottenuto tramite la controllante, l’assenza di canoni o corrispettivi tra le società e il fatto che la controllata non avesse acquisito diritti sull’immobile, registrando perdite. Con lo stesso avviso, inoltre, si contestava anche l’indebita detrazione IVA e la deduzione di costi non inerenti relativi alla gestione dei contenziosi dell’intero gruppo, attività ritenuta estranea all’oggetto sociale e priva di autonoma struttura organizzativa. La contribuente resisteva sostenendo che la struttura societaria rispondeva a una autonoma esigenza organizzativa e imprenditoriale, poiché la controllante non poteva svolgere direttamente quelle attività di ristrutturazione nei limiti del proprio oggetto sociale, e che l’operazione non era finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale. La CTR respingeva l’appello dell’Ufficio e l’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: omessa pronuncia sul rilievo relativo ai contenziosi di gruppo; motivazione apparente; violazione delle norme su IVA e reddito d’impresa in tema di abuso del diritto; omesso esame di un fatto decisivo relativo all’assenza di corrispettivo verso la controllante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente perché la CTR aveva espresso, sia pure sinteticamente, un percorso argomentativo comprensibile: la costituzione della società controllata rispondeva a una specifica ragione economica e organizzativa, connessa ai limiti dell’oggetto sociale della controllante e alla funzione preparatoria dei lavori rispetto a servizi ancora non operativi. Ha ritenuto infondato anche il motivo di violazione di legge, affermando che, in materia di abuso del diritto e IVA, il vantaggio fiscale è illecito solo se rappresenta l’elemento predominante ed assorbente dell’operazione; incombe sull’Amministrazione provare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione degli schemi negoziali, mentre il contribuente deve allegare e provare le ragioni economiche alternative. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso la valutazione della CTR secondo cui l’operazione perseguiva una causa concreta diversa dal mero risparmio d’imposta, essendo giustificata da esigenze di organizzazione e separazione dei rischi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per l’art. 348-ter c.p.c., non avendo l’Agenzia dimostrato la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado. Il primo motivo, infine, è stato respinto perché non vi era omessa pronuncia: il rigetto della domanda fondata sull’abuso del diritto assorbiva anche la contestazione relativa alla gestione dei contenziosi di gruppo, poiché anch’essa si basava sul medesimo presupposto elusivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    n. 4; n. 3; n. 5; art. 360 bis, primo comma, n. 1

    indica i diversi vizi deducibili in cassazione; nel caso concreto la Corte ha escluso sia l’omessa pronuncia sia la motivazione apparente e ha ritenuto inammissibile il vizio di motivazione nei limiti posti dalla norma processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d’appello si pronunci sul nucleo unitario della contestazione, anche se non esamina separatamente ogni singolo profilo fattuale o rilievo dell’avviso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado e il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

  • art. 109 TUIR

    richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura per la corretta esclusione dell’abuso del diritto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione alla detrazione IVA; la Corte ha escluso che vi fosse indebita detrazione in presenza di un’operazione sorretta da ragioni economico-organizzative non meramente fiscali.

Massime di principio

  • In materia di abuso del diritto tributario, un’operazione è abusiva solo se il vantaggio fiscale costituisce l’elemento predominante o assorbente della complessiva operazione economica; la presenza di ragioni economiche e organizzative non marginali esclude la configurabilità dell’abuso.
  • L’Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo, le modalità di manipolazione degli schemi negoziali e la loro irragionevolezza rispetto alla normale logica di mercato; il contribuente deve allegare e provare le ragioni economiche alternative che giustificano l’operazione.
  • Nel giudizio di cassazione, non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza impugnata abbia deciso sul fondamento unitario della pretesa, assorbendo i singoli profili contestati.
  • Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione della sufficienza del ragionamento decisorio, quando la motivazione consenta di comprendere l’iter logico seguito dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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