Cassazione Civile, Ordinanza n. 02303/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di intimazione impugnato dalla società contribuente, con accoglimento del ricorso in primo grado da parte della Commissione tributaria provinciale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata validamente notificata il 3 settembre 2018 presso la sede legale dell'ente, con conseguente decorrenza del termine breve di 60 giorni e tardiva notifica dell'appello del 24 gennaio 2019. In Cassazione l'ente ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 285 e 170 c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio eletto del procuratore costituito e non presso la sede dell'ente, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita direttamente all'ente presso la sede indicata, anche se non presso il domicilio eletto del procuratore, è valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Poiché la CTR si era conformata a tale principio, avendo accertato che la sentenza era stata notificata il 3 settembre 2018 e che l'appello era stato notificato solo il 24 gennaio 2019, il ricorso è stato respinto. Conseguentemente, sono state poste a carico del ricorrente le spese e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma del processo tributario asseritamente violata
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma del processo tributario asseritamente violata
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
consente la notificazione diretta della sentenza nel processo tributario; la notifica all'ente è valida anche se eseguita presso la sede dell'ente
art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992
la notifica valida della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
il termine di sessanta giorni per impugnare decorre dalla notificazione valida della sentenza
richiamato nel motivo di ricorso in tema di notificazione della sentenza
richiamato nel motivo di ricorso in tema di domicilio del difensore e notificazioni nel processo
indicata come norma processuale di riferimento del motivo di ricorso
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primo grado eseguita direttamente all'ente presso la sua sede è valida e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, anche se non eseguita presso il domicilio eletto del procuratore costituito.
- Ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni per proporre appello, rileva la validità della notificazione della sentenza ai sensi degli artt. 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992; una volta accertata tale validità, l'impugnazione successiva al termine è tardiva.
- Quando la decisione di merito o di inammissibilità si conforma a un principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite, la censura di violazione di legge che ne contesti l'applicazione è infondata se non introduce elementi idonei a superare quel principio.
- La notificazione dell'atto alla struttura o sede dell'ente, in contenzioso tributario, è sufficiente a radicare la decorrenza del termine breve se l'ente è funzionalmente riferibile alla controversia e la sentenza è portata effettivamente a conoscenza dell'ente stesso.
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