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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08974/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., di un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso contro una sentenza della CTR del Lazio in materia tributaria. Ha dedotto un preteso errore di fatto/percettivo della Corte, sostenendo che il giudizio originario non riguardasse soltanto l'annullamento delle somme iscritte a ruolo per liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, ma una vera e propria rettifica del contenuto della dichiarazione, con attività impositiva; ha inoltre insistito sul mancato riconoscimento della compensazione con propri crediti. Secondo la Corte, però, tali censure non individuavano un errore revocatorio, ma tendevano a rimettere in discussione il convincimento già espresso nella precedente ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di percezione idoneo a fondare la revocazione: il precedente provvedimento aveva correttamente preso in considerazione sia la doglianza sul mancato riconoscimento della compensazione dei crediti, sia la natura dell'atto come atto di accertamento. Le critiche del ricorrente sono state quindi qualificate come mera richiesta di revisione del giudizio di legittimità, non consentita nel giudizio di revocazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata tempestiva costituzione dell'Agenzia con controricorso. La Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto presuppone un vero difetto di percezione; non è utilizzabile per ottenere una revisione del giudizio o della valutazione compiuta nella precedente decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La censura sulla pretesa invalidità della decisione per essere stata assunta in camera di consiglio fuori dalle ipotesi previste non è stata accolta, poiché il provvedimento risultava emesso nelle forme processualmente consentite.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha affermato che il provvedimento poteva essere reso in camera di consiglio secondo il regime applicabile ratione temporis, senza che ciò integrasse vizio di costituzione del giudice.

  • art. 376 c.p.c.

    È richiamata quale disciplina della rimessione alla sezione apposita, menzionata per escludere che nella specie fosse necessario il rinvio alla pubblica udienza.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato solo per descrivere il contesto della controversia tributaria, relativa a una liquidazione automatica della dichiarazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è deducibile soltanto l'errore di fatto risultante da una svista o da un difetto di percezione immediatamente evincibile dagli atti, non un errore di giudizio o di valutazione.
  • Non configura errore revocatorio la censura che, sotto l'apparenza dell'errore percettivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle ragioni già esaminate dalla Corte nella decisione impugnata.
  • La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'inquadramento giuridico del thema decidendum se la Corte ha già percepito correttamente gli elementi fattuali rilevanti.
  • La decisione assunta in camera di consiglio non è viziata solo perché il ricorrente ritenga che la causa dovesse essere trattata in pubblica udienza, quando il provvedimento sia stato emesso secondo il regime processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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