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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21835/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la revoca parziale di un contributo pubblico concesso nell'ambito di un programma regionale di inserimento formativo per l'assunzione. In primo grado era stata ritenuta illegittima la revoca del finanziamento per difetto di specifica prova dell'inadempimento del beneficiario, con condanna della Regione al pagamento del saldo del contributo. In appello, invece, la Regione ha ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato dal beneficiario il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione necessaria al controllo delle spese e al monitoraggio del progetto, rigettando la domanda originaria e condannando il beneficiario alla restituzione della parte di finanziamento già percepita. La Regione aveva anche chiesto la condanna della società garante al pagamento dell'importo dovuto in forza della garanzia fideiussoria, ma la domanda era stata respinta. In cassazione il beneficiario ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di nuove contestazioni in appello, vietate dall'art. 345 c.p.c.; 3) ultra/extrapetizione per avere la Corte d'appello rilevato profili di inadempimento non contestati dalla Regione; 4) violazione del giudicato interno ex artt. 329, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c.; 5) omesso esame di documenti e risultanze istruttorie e errata valutazione della prova, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'esatto adempimento e che l'onere probatorio gravasse sulla Regione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto o riportato il contenuto dell'atto di appello che assumeva generico. Ha poi respinto i motivi secondo e terzo, osservando che l'eventuale mancata pronuncia sull'eccezione ex art. 345 c.p.c. era comunque assorbita dal rigetto implicito, e che non vi era violazione del divieto di nova perché la Regione aveva già in primo grado contestato l'inadempimento agli obblighi di monitoraggio e certificazione della spesa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di inadempimento, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'esatto adempimento; pertanto era il beneficiario a dover provare la corretta e integrale esecuzione degli obblighi assunti. È stato respinto anche il quarto motivo, perché non sussisteva alcun giudicato interno sulle circostanze fattuali invocate dal ricorrente: la sentenza di primo grado non aveva fondato la decisione su una mancata contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ma sulla mancata prova specifica dell'inadempimento da parte della Regione, questione espressamente impugnata. Infine, il quinto motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, oltre a sollecitare un sindacato sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore della Regione Campania; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della società garante, ritenuta estranea al presente giudizio per essere stata evocata solo in via di litis denuntiatio.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ribadisce che, se si contesta in cassazione la genericità dei motivi di appello, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dell'atto di appello per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'onere di autosufficienza impone di indicare e specificare nel ricorso gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, pena l'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia formale può essere esclusa quando la decisione implichi il rigetto della pretesa o dell'eccezione per incompatibilità logico-giuridica con la statuizione adottata.

  • art. 345 c.p.c.

    Non vi è violazione del divieto di nuove eccezioni se la contestazione in appello ripropone profili già dedotti nel giudizio di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza non può essere usata per sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non la diversa lettura delle prove o il loro apprezzamento nel merito.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Il giudicato interno si forma solo sulle questioni effettivamente non impugnate e decise in modo autonomo dal primo giudice.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale riguarda le questioni decise e coperte da accertamento definitivo; nel caso concreto non vi era giudicato sulle circostanze fattuali invocate dal ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sentenza di primo grado non aveva applicato il principio di non contestazione come base decisiva della decisione, ma aveva fondato il proprio convincimento sulla mancata prova dell'inadempimento da parte della Regione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca la nullità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorrente deve trascrivere o riportare in modo puntuale i motivi di appello censurati; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione del giudice di appello, pur senza espressa risposta all'eccezione, sia logicamente incompatibile con l'accoglimento di quest'ultima e ne comporti un rigetto implicito.
  • In tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve provare il titolo del proprio diritto e allegare l'inadempimento, mentre incombe al debitore la prova dell'esatto adempimento.
  • Il divieto di nuove eccezioni in appello non è violato se le contestazioni dedotte in secondo grado ripropongono, sia pure con diversa articolazione, questioni già introdotte nel giudizio di primo grado.
  • Il giudicato interno si forma solo sulle questioni effettivamente non impugnate e decise in modo autonomo; non sussiste se la statuizione di primo grado è stata specificamente devoluta al giudice di appello.
  • In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, né chiedere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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