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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16339/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un consorzio di urbanizzazione per il pagamento di oneri consortili deliberati nel 2009 nei confronti della proprietaria di alcuni lotti ricadenti nel comprensorio consortile. La proprietaria ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il vincolo consortile fosse cessato perché era venuto meno lo scopo originario del consorzio, legato alla stipula della convenzione di edificabilità con il Comune, e che comunque le somme richieste non fossero dovute o fossero già state pagate per alcune voci. Il tribunale ha respinto l'opposizione; la corte d'appello ha invece accolto solo in parte il gravame, revocando il decreto ingiuntivo limitatamente alle somme che risultavano già versate prima del decreto e confermandolo per il resto. In cassazione la proprietaria ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e vizio di motivazione, sostenendo che lo statuto del consorzio fosse stato interpretato in modo errato, che non prevedesse una partecipazione alle spese di urbanizzazione nel senso affermato dalla corte territoriale e che questa avesse omesso di esaminare fatti decisivi circa la reale distinzione tra beni comuni dei consorziati e beni esistenti; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sostanziali e processuali, deducendo che l'impossibilità di stipulare la convenzione con il Comune avrebbe estinto il vincolo consortile e che l'adesione al consorzio non sarebbe stata volontaria; 3) violazione dei canoni ermeneutici e del principio di correttezza, invocando la presupposizione e sostenendo che la convenzione urbanistica fosse il presupposto unico e determinante del vincolo consortile. Il consorzio intimato non si è costituito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato il principio per cui, nei consorzi tra proprietari costituiti per la manutenzione di strade e opere comuni in un piano di lottizzazione, lo statuto e l'atto costitutivo sono la fonte primaria dei diritti e degli obblighi dei consorziati; solo in difetto di una disciplina specifica si applicano le norme sul condominio. Ha inoltre evidenziato che i motivi di ricorso non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa dello statuto e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha affermato che l'obbligo di pagamento degli oneri consortili discende, nel caso concreto, dallo statuto vincolante anche per il nuovo proprietario del lotto, in virtù dell'adesione al consorzio contemplata dalle clausole statutarie e dall'atto di acquisto, e non dalla natura reale dell'obbligazione. Ha poi rilevato che l'eventuale cessazione degli scopi sociali non era stata dimostrata come idonea a travolgere il vincolo e che, comunque, non avrebbe inciso sugli obblighi già maturati. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi ex n. 3 e n. 5 non possono risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o in una mera contrapposizione interpretativa; l'omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non tesi difensive o valutazioni già esaminate.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    I canoni di interpretazione negoziale possono essere dedotti in cassazione solo indicando specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammissibile chiedere una nuova interpretazione del testo negoziale.

  • art. 1322 c.c.

    L'autonomia contrattuale non esclude che lo statuto di consorzio regoli in modo vincolante gli obblighi dei partecipanti, se tali obblighi risultano dal regolamento negoziale.

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato in via analogica per affermare che, nei consorzi di urbanizzazione con disciplina assimilabile al condominio, il partecipante non può sottrarsi alle spese di conservazione mediante rinuncia al diritto sui beni comuni.

  • art. 1104 c.c.

    Escluso il suo diretto richiamo nel caso di consorzio regolato da disciplina statutaria e, in difetto, dalle norme sul condominio.

  • art. 2285 c.c.

    Richiamato solo dalla parte ricorrente in via subordinata, ma non accolto, per sostenere la cessazione del vincolo; non è assunto come base decisoria della Corte.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato per sostenere l'estinzione del vincolo contrattuale, ma la Corte nega che nel caso concreto il presunto venir meno dello scopo abbia determinato automaticamente la cessazione degli obblighi statutari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei consorzi tra proprietari costituiti per la gestione e manutenzione di opere e servizi comuni, lo statuto e l'atto costitutivo costituiscono la fonte primaria degli obblighi dei partecipanti; il ricorso alle norme sul condominio è solo sussidiario, in mancanza di una disciplina specifica.
  • L'obbligo del nuovo proprietario di contribuire alle spese consortili discende dalla volontaria adesione al consorzio desumibile dall'acquisto del bene già ricompreso nel comprensorio e dalle previsioni statutarie, non dalla qualificazione dell'obbligazione come propter rem.
  • In cassazione, la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se indica specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e come; non è consentito chiedere una rivalutazione del contenuto dello statuto o delle prove.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o per contrastare la valutazione compiuta dal giudice di merito su fatti già discussi.
  • La sopravvenuta impossibilità di realizzare la convenzione urbanistica non determina automaticamente l'estinzione del vincolo consortile né travolge i contributi già maturati, quando lo statuto preveda finalità ulteriori e ancora perseguibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliarePossesso
RamiProcesso civileContrattiImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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