Cassazione Penale, Sentenza n. 00872/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare detentiva. I motivi principali erano: (i) vizio e carenza di motivazione sulla presunta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; (ii) mancata considerazione di elementi ritenuti "novità" (tra cui l'informativa della Questura del 16/03/2023, All. B/140, atti prodotti dalla difesa e le dichiarazioni rese dall'indagato in interrogatorio); (iii) travisamento delle risultanze probatorie in ordine all'imbibizione dei panetti di stupefacente nella nafta e all'alibi relativo alla presenza a Copertino; (iv) vizio di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari, con riferimento al tempo trascorso e a un presunto percorso di resipiscenza del Rolli.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i profili esposti dal ricorrente non rappresentassero "novità" rispetto a quanto già esaminato nelle fasi cautelari precedenti (si è applicato il principio del "giudicato cautelare"), e che l'appello cautelare del Tribunale del riesame fosse correttamente limitato al controllo di fatti nuovi o di nuova valutazione. La doglianza sulle esigenze cautelari è stata giudicata inammissibile perché il tempo trascorso e l'osservanza delle prescrizioni non bastano a comprimere le esigenze cautelari senza elementi di sicura valenza sintomatica; inoltre le dichiarazioni dell'imputato non dimostravano resipiscenza ma negazione di responsabilità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti)
Norme sostanziali che individuano i delitti per i quali si procede; nella sentenza sono richiamate per definire il contesto incriminatorio, senza decisione sul merito della colpa.
Applicato per stabilire le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese del procedimento e possibilità di ordinare il versamento alla Cassa delle ammende).
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario competente; la Corte dispone tale trasmissione.
Orientamento giurisprudenziale consolidato (principio del "giudicato cautelare" e limiti del riesame cautelare)
Secondo la giurisprudenza richiamata, il giudice dell'appello cautelare deve valutare solo fatti o elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio; non è consentita una nuova, completa rivalutazione di elementi già esaminati nelle precedenti fasi cautelari.
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare il giudice è limitato a valutare elementi nuovi o sopravvenuti idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio; le rimostranze che duplicano valutazioni già compiute risultano inammissibili per effetto del "giudicato cautelare".
- Per superare la preclusione derivante da precedenti decisioni cautelari è necessario allegare e documentare elementi effettivamente nuovi o sviluppi investigativi che cambino il giudizio sulle esigenze cautelari; la mera diversa interpretazione di prove già acquisite non è sufficiente.
- Il solo decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni della misura cautelare non bastano, di per sé, a dimostrare l'emergere di esigenze che escludano la necessità della misura: occorrono fatti di sicura valenza sintomatica del mutamento della situazione.
- Dichiarazioni difensive che consistono nella negazione della responsabilità non costituiscono, di regola, prova di resipiscenza idonea a escusare esigenze cautelari; bisogna indicare elementi concreti che dimostrino il cambiamento di comportamento o la cessazione del pericolo.
- Le doglianze processuali devono essere tempestive e coerenti con i motivi già dedotti nelle fasi precedenti: questioni non sollevate all'appello cautelare o riproposte senza novità rischiano l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, nei casi valutati, l'imposizione di un versamento alla Cassa delle ammende; valutare la fondatezza e la tempestività del ricorso prima di proporlo.
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