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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24088/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: si censurano presunte sviste percettive e trascrizioni errate delle intercettazioni (Prog. 3594, 3595, 3627, 639), la valutazione delle conversazioni come ammissioni di responsabilità invece che reato 'de relato', omissioni ed errori nella valutazione del contenuto probatorio e della sua rilevanza, la mancata considerazione di percorsi stradali e del riferimento al garage, nonché l'errata valutazione circa l'assenza di precedenti e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze contestino valutazioni di merito e interpretazioni degli atti della Cassazione, non riconducibili all'errore di fatto o materiale rimesso al rimedio straordinario. Il ricorrente non ha dimostrato la decisività delle omissioni o delle presunte sviste. Il ricorso è stato considerato come una ulteriore impugnazione ordinaria impropria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

    L'errore materiale riguarda discrepanze tra volontà espressa e sua trascrizione; l'errore di fatto è limitato a sviste o equivoci percettivi negli atti interni di Cassazione. Non rientrano nel rimedio le errate valutazioni o giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e l'applicazione di ammenda quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, salvo giustificazione della buona fede.

  • art. 133 c.p.

    criteri oggettivi e soggettivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche

    La Corte territoriale ha valutato la mancanza di meritevolezza delle attenuanti alla luce dei criteri di cui all'art. 133; la Cassazione ha ritenuto congrua tale motivazione, negando l'errore di fatto.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    onere di dimostrare che una doglianza omessa fosse decisiva

    In caso di omesso esame di un motivo, il ricorrente deve provare che la censura era decisiva e che l'omissione è frutto di errore percettivo. Se non dimostrato, l'omissione non determina l'errore di fatto invocabile nel ricorso straordinario.

  • art. 416-bis c.p. (comma 1)

    aggravante per finalità mafiose / partecipazione a organizzazione di tipo mafioso

    Nella fase originaria di merito i reati contestati sono stati aggravati dall'art. 416-bis, rilevante nel quadro complessivo della valutazione della gravità del fatto e della personalità criminale degli imputati.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali (grafici) o per sviste percettive chiaramente identificabili negli atti della Corte di Cassazione; non è lo strumento per riesaminare questioni di merito o valutazioni probatorie.
  • Il ricorrente deve specificare e dimostrare che l'errore o l'omissione era decisiva, cioè che, se rettificata, avrebbe determinato una diversa e incontrovertibile decisione; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
  • Discrepanze di trascrizione o contestazioni tecniche sulle intercettazioni vanno affrontate con perizie e deduzioni precise nei gradi di merito; l'uso del ricorso straordinario per ottenere una rivalutazione complessiva delle prove è generalmente inammissibile.
  • La semplice divergenza interpretativa tra difesa e giudice di legittimità (valutazioni contrastanti sul significato di frasi o riferimenti) non integra di per sé un errore di fatto impugnabile con il rimedio straordinario.
  • Ricorsi definiti come una reiterazione dell'impugnazione ordinaria, privi di specificità e di prova della decisività degli errori denunciati, sono di norma dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende.

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