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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08210/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di retratto agrario proposta dal comproprietario e coltivatore di un fondo rustico, il quale assumeva di aver coltivato da oltre vent'anni il terreno a vigneto, orto e frutteto, con piccolo allevamento, e lamentava che i proprietari del fondo confinante avevano venduto alcuni mappali finitimi ad acquirenti terzi senza la preventiva denuntiatio necessaria per consentirgli l'esercizio della prelazione agraria. In primo grado la domanda era stata accolta; la corte d'appello, invece, in riforma, aveva escluso i presupposti del retratto ritenendo il fondo non agricolo sulla base della disciplina urbanistica e delle risultanze istruttorie. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: (1) violazione/falsa applicazione della disciplina sulla prelazione e sul retratto agrari, del d.m. 1444/1968 e delle norme urbanistiche comunali, oltre che dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i terreni avessero destinazione agricola e che la prova di una destinazione edilizia gravasse sui convenuti; (2) in via subordinata, violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., per la regolazione delle spese, ritenendo che vi fosse soccombenza reciproca e che il giudice d'appello avrebbe dovuto compensare le spese o quantomeno motivare diversamente la loro integrale posta a carico della parte appellata, oltre a lamentare la quantificazione delle spese in favore di chi si era limitato ad aderire all'appello altrui.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e perché mirava sostanzialmente a una nuova valutazione del merito sulla natura agricola o meno del fondo, attività estranea al sindacato di legittimità quando non si denunci un vero errore di sussunzione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo fatto che non sia stata espressamente esaminata l'ipotesi di compensazione. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    Norma richiamata come base della prelazione agraria; la Corte, nel rigettare il primo motivo per inammissibilità, non entra nel merito dell'interpretazione sostanziale, ma ribadisce che la censura non può tradursi in una rivalutazione dei fatti.

  • art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817

    Norma richiamata come disciplina del retratto agrario; la Corte non ne offre una nuova lettura, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza perché diretta a sollecitare un diverso apprezzamento della fattispecie concreta.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, artt. 2 e 7

    Richiamato ai fini della qualificazione urbanistica dei terreni; la Corte non si pronuncia in modo autonomo sul suo contenuto, ma considera la censura volta a contestare in fatto la qualificazione del fondo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il riparto dell'onere della prova circa la destinazione edilizia del fondo; la Corte osserva che la doglianza, così come formulata, mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge è inammissibile se non indica con specificità le norme asseritamente violate e non confronta il loro contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi di ricorso impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza in contrasto con esse.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di condanna alle spese; la Corte ribadisce che la loro regolazione rientra nel potere del giudice di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la compensazione delle spese; la Corte afferma che la scelta di compensare o meno è discrezionale e non necessita di specifica motivazione sul mancato esercizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato in relazione alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella regolazione delle spese; la censura è respinta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la regola di diritto asseritamente violata, non ne espone il contenuto precettivo e non lo confronta con le specifiche affermazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie o della qualificazione della fattispecie concreta non integra, di per sé, violazione di legge, ma tende a sollecitare un nuovo giudizio di merito, precluso in sede di legittimità.
  • In tema di prelazione e retratto agrari, la controversia sulla natura agricola o meno del fondo può dipendere da accertamenti di fatto e urbanistici; tali accertamenti, se sorretti da motivazione, non possono essere sovvertiti in cassazione tramite una mera diversa lettura delle prove.
  • La regolazione delle spese di lite, inclusa la scelta di compensarle o meno, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione solo perché il giudice non abbia motivato espressamente sul mancato uso della compensazione.
  • La presenza di esiti diversi nei gradi di merito non impone automaticamente la compensazione delle spese, che resta rimessa alla valutazione del giudice nei limiti previsti dall'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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