Cassazione Penale, Ordinanza n. 05596/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando dunque la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la relativa condanna. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, contestando la ritenuta responsabilità e la confisca del denaro; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché generica, meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e non confrontata in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per eccessività del trattamento sanzionatorio; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato congruamente la pena richiamando le modalità dell'azione, le diverse tipologie di stupefacenti detenute, l'organizzazione dello spaccio e l'entità del profitto, e ribadendo che, ai fini della pena, il giudice può valorizzare anche uno solo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. se ritenuto prevalente.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna per detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
Ai fini della determinazione della pena è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame uno o più criteri ritenuti prevalenti, purché la motivazione renda comprensibile l'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una riproduzione generica di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- La censura sulla responsabilità è inammissibile quando non indica vizi concreti della motivazione, ma si limita a una contestazione apodittica della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.
- In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito non è tenuto a valorizzare tutti i criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti prevalenti, purché la motivazione dia conto dell'adeguatezza della pena al fatto e alla personalità dell'imputato.
- La valutazione discrezionale sulla congruità della pena è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non illogica e sufficientemente esplicativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende se la proposizione del ricorso presenti profili di colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →