Cassazione Civile, Ordinanza n. 27347/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica, legale rappresentante di una società, e la società stessa proponevano opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 contro un decreto ministeriale che aveva irrogato alla sola persona fisica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 98.750 per avere omesso la dichiarazione di esportazione al seguito verso San Marino di denaro contante per euro 405.000, in relazione a un fatto del 10 agosto 2007. Il tribunale aveva accolto l’opposizione e annullato la sanzione ritenendo che tra Italia e San Marino esistesse uno spazio doganale e valutario unico, con libera circolazione del contante e conseguente inapplicabilità dell’obbligo dichiarativo previsto dal regolamento CE n. 1889/2005. In appello il Ministero aveva censurato tale decisione; la corte territoriale aveva escluso la legittimazione della società e aveva comunque respinto l’appello, ritenendo: inapplicabile il d.lgs. n. 195/2008 per ragioni temporali; non sanzionata dal regolamento europeo la violazione dell’obbligo dichiarativo; e comunque operante la buona fede per l’incertezza normativa e per le indicazioni amministrative pregresse. Nel ricorso per cassazione il Ministero deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 195/2008, dell’art. 3 d.l. n. 167/1990 come modificato, e del regolamento CE n. 1889/2005, sostenendo che l’obbligo di dichiarazione del contante all’uscita/entrata dalla Comunità era già previsto senza soluzione di continuità dalla normativa nazionale e poi da quella europea, con conseguente irrilevanza del preteso vuoto normativo e insussistenza dell’esimente della buona fede o dell’errore scusabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, rilevando che non vi era alcun vuoto normativo nel periodo del fatto, poiché l’obbligo di dichiarazione del trasferimento transfrontaliero di contante era già presente nell’ordinamento sin dal d.l. n. 167/1990, poi sostituito dal d.lgs. n. 125/1997, e successivamente confermato dal regolamento CE n. 1889/2005 e dal d.lgs. n. 195/2008. Ha inoltre escluso che potesse invocarsi la buona fede o l’errore scusabile, perché l’incertezza normativa non era configurabile alla luce della continuità del precetto e, nelle violazioni amministrative, opera una presunzione di colpa con onere del trasgressore di provare di avere agito senza colpa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Individua il rimedio oppositivo contro il provvedimento sanzionatorio amministrativo.
Prevede l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle dogane il trasporto di contante pari o superiore a 10.000 euro in entrata o uscita dal territorio nazionale.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 195/2008
Sanziona la violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 3.
Ha introdotto l’obbligo di dichiarazione per i trasferimenti al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari da e verso l’estero; la Corte lo considera parte di una continuità normativa senza soluzione di continuità.
Prevedeva la sanzione per l’inosservanza dell’obbligo dichiarativo.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 125/1997
Ha sostituito la precedente disciplina, senza determinare abolitio criminis, mantenendo l’obbligo di dichiarazione e la relativa sanzione.
Reg. CE n. 1889/2005
"ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma"
Ha ribadito a livello europeo il principio della dichiarazione obbligatoria del contante in entrata e uscita dalla Comunità; la Corte esclude che sia privo di copertura sanzionatoria nel sistema complessivo, poiché si coordina con la normativa nazionale.
Per le violazioni amministrative richiede la coscienza e volontà della condotta e comporta una presunzione di colpa a carico dell’autore, il quale deve provare di aver agito senza colpa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- L’obbligo di dichiarazione del trasferimento transfrontaliero di contante è configurabile in modo continuo quando la successione delle fonti interne ed europee mostra una linea normativa coerente, senza che il passaggio da una disciplina all’altra integri un vuoto normativo o una abolitio dell’illecito.
- In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità non richiede la prova positiva del dolo o della colpa da parte dell’amministrazione, operando una presunzione di colpa in capo all’autore della violazione; incombe su quest’ultimo dimostrare di aver agito senza colpa.
- L’esimente della buona fede o dell’errore scusabile è configurabile solo quando esistano elementi positivi idonei a ingenerare un convincimento ragionevole di liceità e quando l’agente abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, non essendo sufficiente una generica incertezza interpretativa.
- La mancata previsione di una sanzione espressa in una singola fonte non esclude la punibilità se l’obbligo violato è comunque ricavabile dal sistema normativo complessivo e la sanzione è prevista da altra disposizione applicabile al caso.
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