Cassazione Penale, Sentenza n. 28513/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Meo impugnava la riforma operata in appello che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati del presente procedimento e quelli già giudicati, contestando: a) la fondatezza delle prove relative alla bancarotta fraudolenta distrattiva (in particolare l'uso del bilancio 2007 come prova della disponibilità e distrazione dei beni e la mancata considerazione di dichiarazioni del teste Carrozzo); b) il riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto dopo la formale cessazione della carica e cessione delle quote (sostenendo che la Corte aveva travisato le testimonianze); c) la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando l'assenza di motivazione sull'individuazione del reato più grave e sulla quantificazione distinta degli aumenti per i reati satellite, nonché la scorretta applicazione dell'istituto della continuazione tra reati relativi alla medesima procedura fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi ritenendoli o inammissibili o infondati (in particolare ha confermato la congruità della motivazione dei giudici di merito sulla bancarotta distrattiva e sul ruolo di amministratore di fatto). Tuttavia ha accolto il terzo motivo con riferimento al trattamento sanzionatorio: ha constatato che la Corte territoriale non ha individuato il reato più grave né ha motivato distintamente gli aumenti per i reati satellite e ha applicato erroneamente la continuazione ex art. 81 c.p. tra reati relativi alla stessa procedura fallimentare anziché la previsione speciale della legge fallimentare. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte ha rilevato che la continuazione è stata applicata senza individuare il reato più grave e senza motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; pertanto l'applicazione dell'art. 81 è risultata viziata nella determinazione della pena complessiva
La Cassazione ha osservato che per reati commessi nell'ambito della stessa procedura fallimentare va considerata la specifica disciplina della continuazione fallimentare (art. 219), e non la pura applicazione dell'art. 81 c.p., quando la continuazione riguarda reati relativi alla medesima procedura
artt. 216, 223 legge fallimentare
Norme di riferimento per i reati di bancarotta: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito in ordine alla bancarotta distrattiva e documentale, anche con riguardo alla responsabilità dell'amministratore cessato per occultamento di scritture
art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione: la Corte ha ritenuto inammissibili censure generiche che tentano di rimettere in discussione il giudizio di fatto dei giudici di merito senza dimostrare errori di legge o travisamento provatorio
Norma richiamata nelle censure sul procedimento; la Cassazione ha valutato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie del merito
Riferito alla prova del contenuto del bilancio: la Corte sottolinea che il bilancio può comprovare la precedente disponibilità dei beni se risulta intrinsecamente attendibile, e i giudici di merito hanno ritenuto tale attendibilità nel caso concreto
Richiamato riguardo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle dichiarazioni del teste Carrozzo nel quadro istruttorio complessivo
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiama i criteri di determinazione della pena: la Corte ha rilevato la mancanza di specifica motivazione nella sentenza di merito sull'individuazione del reato più grave e sulla quantificazione degli aumenti, in violazione dei criteri di cui all'art. 133
Richiamato in rapporto alla motivazione della determinazione sanzionatoria; la Cassazione ha evidenziato l'obbligo di motivare compiutamente il calcolo della pena complessiva
Massime di principio
- Il bilancio approvato può essere utilizzato come prova della precedente disponibilità dei beni aziendali se risulta intrinsecamente attendibile; il giudice deve però spiegare la ragionevole attendibilità del documento
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera delle prove: censure generiche sulla valutazione probatoria dei giudici di merito sono inammissibili salvo dimostrazione di travisamento o errore di legge
- La qualifica di "amministratore di fatto" può comportare responsabilità anche dopo la cessazione formale della carica se emerge che l'ex titolare ha continuato a gestire o occultare atti/documenti rilevanti
- Per reati commessi nell'ambito della stessa procedura fallimentare la continuazione va valutata con attenzione alla discplina speciale della legge fallimentare; l'applicazione dell'art. 81 c.p. richiede l'individuazione del reato più grave e la motivazione distinta degli aumenti per i reati satellite
- Il giudice deve motivare specificamente la scelta del reato più grave e il calcolo degli aumenti in caso di continuazione: omissioni su questi punti rendono il trattamento sanzionatorio viziato e suscettibile di annullamento
- La responsabilità dell'amministratore cessato per bancarotta documentale permane se la documentazione è stata occultata o sottratta nel periodo in cui era in carica
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