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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34762/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Tribunale di Monza per la detenzione abusiva di armi clandestine e di un’arma comune da sparo con munizionamento, rinvenute in un capannone a Cusano Milanino. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza dei gravi indizi, sostenendo che il capannone era frequentato da più persone, che non risultavano intercettazioni relative alla gestione o alla presenza di armi, che la disponibilità dei locali da parte degli indagati risaliva soltanto al giugno 2024 e che le buste sottovuoto usate per custodire le armi erano oggetti comuni; ha quindi lamentato che la riconducibilità delle armi fosse stata dedotta dalla sola disponibilità dei locali e senza confrontarsi adeguatamente con ipotesi alternative. Con il secondo motivo ha contestato il pericolo attuale di reiterazione, ritenendo non pertinenti o risalenti i precedenti valorizzati e non provato l’inserimento in ambienti criminali; ha inoltre censurato la scelta della custodia in carcere e l’esclusione degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico, deducendo una motivazione generica e non individualizzata. La difesa ha depositato memoria con motivi aggiunti, ribadendo le censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo adeguato e convergente la riferibilità delle armi all’indagato: questi aveva stabile disponibilità del capannone, vi era presente con continuità, amministrava di fatto la società operante nei locali e frequentava quotidianamente gli uffici; le armi erano occultate in una controsoffittatura con pannelli rimovibili, in un archivio frequentato prevalentemente dall’indagato, e le buste sottovuoto erano uguali a quelle rinvenute nell’abitazione comune, dove era presente anche il dispositivo per il sottovuoto. Le alternative prospettate dalla difesa erano state considerate prive di adeguato riscontro; la censura chiedeva, in sostanza, una diversa valutazione degli elementi, non consentita in sede di legittimità cautelare. Anche il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico: l’ordinanza aveva fondato il pericolo concreto e attuale di reiterazione sui precedenti, sulla pendenza di ulteriori procedimenti per fatti gravi e sulla detenzione di più armi, anche clandestine; le circostanze difensive relative all’esclusione dell’aggravante mafiosa in un diverso procedimento e all’annullamento di una misura cautelare non eliminavano tale valutazione prognostica. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione sulla scelta della custodia in carcere, osservando che il braccialetto elettronico è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari e che, quando il giudice ritenga adeguata soltanto la custodia inframuraria in ragione della pericolosità e della peculiarità del fatto, non è necessaria una motivazione specifica sull’inidoneità degli arresti domiciliari con tale dispositivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la decisione è stata assunta l’8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo

    Nel giudizio di riesame la validità dell’ordinanza cautelare è controllata con riguardo ai requisiti formali previsti dalla norma e ai presupposti della misura coercitiva.

  • art. 546 c.p.p.

    la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare

    La motivazione del provvedimento del riesame segue il modello strutturale della sentenza, con gli adattamenti richiesti dalla natura cautelare della decisione.

  • art. 275 c.p.p.

    il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto

    Quando la custodia in carcere è ritenuta l’unica misura adeguata in ragione della pericolosità dell’indagato e delle caratteristiche del fatto, non occorre una motivazione specifica sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

  • art. 416-bis c.p.

    le circostanze addotte dalla difesa, quale la mancata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. in relazione al delitto di violenza privata e l’annullamento della misura cautelare in relazione al procedimento pendente per il reato di associazione mafiosa, non elidono la rilevanza prognostica dei precedenti penali e della condotta di detenzione di più armi, anche clandestine, sintomatiche dell’inserimento in circuiti criminali.

    La pendenza di un procedimento per associazione mafiosa e le vicende cautelari relative a quel procedimento sono considerate nel caso concreto, ma non neutralizzano il valore prognostico autonomamente attribuito ai precedenti e alla detenzione di più armi.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    le circostanze addotte dalla difesa, quale la mancata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen. in relazione al delitto di violenza privata e l’annullamento della misura cautelare in relazione al procedimento pendente per il reato di associazione mafiosa, non elidono la rilevanza prognostica dei precedenti penali e della condotta di detenzione di più armi, anche clandestine, sintomatiche dell’inserimento in circuiti criminali.

    La mancata applicazione dell’aggravante mafiosa in un diverso procedimento non esclude, di per sé, la rilevanza prognostica di altri elementi concretamente valorizzati ai fini delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma; il testo non ne illustra ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro un provvedimento del tribunale del riesame sulla gravità indiziaria, il controllo di legittimità riguarda l’adeguatezza e la coerenza logica della motivazione rispetto ai principi di diritto e ai dati probatori; non consente di ottenere una nuova valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
  • La disponibilità non esclusiva del luogo in cui sono state rinvenute armi non impedisce, da sola, di attribuirne la detenzione all’indagato, quando una pluralità convergente di elementi consenta di inferire la concreta riconducibilità e la consapevole disponibilità del materiale, quali la stabile e continuativa frequentazione dei locali, l’accesso al nascondiglio, l’uso prevalente dell’area e collegamenti specifici con le modalità di confezionamento delle armi.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi congiuntamente sui precedenti, sulla condotta oggetto del procedimento e sugli ulteriori elementi concreti considerati dal giudice; censure che isolano singoli elementi o contrappongono una diversa lettura senza confrontarsi con la valutazione complessiva possono risultare aspecifiche.
  • Il braccialetto elettronico è una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, non una misura cautelare autonoma. Se il giudice ritiene adeguata soltanto la custodia in carcere in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto, non è tenuto a motivare separatamente l’inidoneità degli arresti domiciliari accompagnati dal dispositivo elettronico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere

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