Cassazione Penale, Ordinanza n. 13449/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per la guida in stato di alterazione da stupefacenti, contestando: (1) la sussistenza della responsabilità penale, deducendo una pretesa errata valutazione delle prove assunte in dibattimento, la non credibilità dei testi escussi su richiesta della difesa e delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato; (2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura principale mirava, in sostanza, a ottenere una rivisitazione del merito probatorio già compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, oltre che reiterativo di doglianze già dedotte in appello. Ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte territoriale aveva escluso il beneficio valorizzando la gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato, le concrete modalità della condotta e il negativo comportamento processuale dell'imputato. Ha infine ritenuto inammissibile, per manifesta infondatezza, anche il motivo sulle attenuanti generiche, reputandole implicitamente disattese alla luce della valutazione negativa del comportamento processuale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187, commi 1-bis e 1-c, d.lgs. n. 285/1992
norma incriminatrice alla base della condanna di merito, relativa alla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti
la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la gravità dell'offesa, le concrete modalità del fatto e il comportamento processuale dell'imputato rendono non applicabile la causa di non punibilità
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero
il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto anche da motivazione implicita, desumibile dalla valutazione negativa del comportamento processuale
non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama la sufficienza della motivazione implicita sul diniego delle attenuanti generiche
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente denuncia di vizi di motivazione o violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già devolute e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la gravità concreta dell'offesa, le modalità della condotta e il comportamento processuale dell'imputato.
- Il diniego delle attenuanti generiche può risultare da motivazione implicita, quando la sentenza dia conto di elementi incompatibili con una valutazione favorevole, come un comportamento processuale negativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →