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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09042/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugnava la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente a tutti i capi (artt. 192 c.p.p., 572, 609-bis, 609-ter c.p.): censurava l'omessa considerazione degli argomenti di appello e la mancata adesione al cosiddetto obbligo di motivazione "rafforzata", l'erronea valutazione delle testimonianze, l'errata applicazione dell'aggravante per aver commesso le lesioni in occasione di maltrattamenti familiari, la mancata considerazione della reciprocita' delle condotte e del contesto conflittuale della coppia, nonche' l'insussistenza del dolo per i maltrattamenti e della prova per le violenze sessuali (basata secondo il ricorrente solo sulle dichiarazioni della persona offesa). Con il secondo motivo deduceva altresi' violazioni in tema di dosaggio sanzionatorio (art. 62-bis e 133 c.p.) e la mancata declaratoria di prescrizione del capo 4).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo quanto alla estinzione per prescrizione del capo 4) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo. Per il resto il ricorso e' stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che i motivi sollecitassero una rivalutazione del materiale probatorio, cio' sottratto al sindacato di legittimità, e ha richiamato il divieto di utilizzare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di deducibilità di cui all'art. 606 c.p.p. La pena e' stata rideterminata da anni 4 e mesi 2 a anni 4, mesi 1 e giorni 15 di reclusione (adeguamento coerente con le scelte del giudice di merito e con l'annullamento per prescrizione del capo 4)). Il capo 5) non e' stato dichiarato prescritto perche' la relativa doglianza era inammissibile e quel capo ha acquisito la forza di giudicato. Condanna inoltre dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, da liquidare dalla Corte di appello di Milano ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte rileva che la deduzione di violazione di questa norma, quando mirata a censurare la valutazione della prova, e' inammissibile in cassazione perche' non si tratta di una violazione prevista a pena di nullita'. Non consente di aggirare i limiti dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Fissa i limiti di ammissibilita' dei motivi di cassazione; la lett. c) e la lett. b) delimitano i profili deducibili e non consentono il riesame del materiale probatorio tramite l'art. 192 c.p.p.

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione, nei casi ammessi, di emendare il vizio sostituendo la determinazione della pena coerentemente con le scelte del giudice di merito; utilizzata qui per rideterminare la pena dopo l'annullamento per prescrizione del capo 4).

  • art. 572 c.p.

    Norma sostanziale contestata (lesioni personali): la Corte ha ritenuto infondata l'asserita assorbimento delle lesioni nel reato di maltrattamenti, richiamando giurisprudenza che riconosce concorso di reati.

  • art. 609-bis c.p.

    Norma sulla violenza sessuale contestata: la Corte ha ritenuto inammissibili gli attacchi che mirano a rinnovare la valutazione probatoria basata sulle dichiarazioni della persona offesa.

  • art. 609-ter c.p.

    Integrata tra le norme sostanziali contestate; la decisione conferma il divieto per la Cassazione di riesaminare i fatti salvo vizi di diritto.

  • art. 62-bis e art. 133 c.p.

    Richiamate dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sul trattamento era congrua e la deduzione era inammissibile.

  • art. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme sul rimborso delle spese di patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha disposto la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, con liquidazione da parte della Corte di appello.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato nel contesto dei limiti di deducibilità delle doglianze sulla valutazione probatoria; la Corte conferma che l'inosservanza delle regole di giudizio non sempre e' deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non puo' rivalutare il materiale probatorio; il sindacato di legittimità si limita a verificare correttezza giuridica e logicità della motivazione adottata dai giudici di merito.
  • Non e' ammissibile usare la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di deducibilità dell'art. 606 c.p.p.; le censure sulla valutazione della prova devono essere formulate nei limiti consentiti dalla legge.
  • La prescrizione del reato, se intervenuta prima della sentenza di merito e non dichiarata, puo' essere dedotta in cassazione e la Corte puo' emendare la sentenza con rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l).
  • Se una doglianza relativa a un capo non e' specificamente proposta e il relativo capo e' divenuto definitivo (forza di giudicato), l'eventuale causa di estinzione (es. prescrizione) non puo' piu' essere rilevata in cassazione.
  • La determinazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio rimane prerogativa dei giudici di merito; la Cassazione puo' intervenire solo per vizi di diritto o per emendamenti previsti dalla legge.
  • Le lesioni personali non si assorbono automaticamente nel reato di maltrattamenti in famiglia: i due reati possono concorrere e la valutazione della loro contestualita' e' di merito.

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