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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza n. 325/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Maurizio Paganelli, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 1107/2024, pubblicata in data 16/06/2025 e notificata il 09/08/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta l'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli 120 giorni dall'investitura per eseguire l'incarico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • L'inottemperanza sussiste quando la pubblica amministrazione non dà esecuzione a un giudicato che riconosce una prestazione pecuniaria, salvo che dimostri l'avvenuto pagamento o opponga specifiche ragioni giuridiche contrarie alla pretesa.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventualità di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere condizionata all'istanza del creditore, da presentare dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione; il commissario esercita i poteri necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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