Cassazione Civile, Ordinanza n. 35525/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto in primo grado la liquidazione del compenso maturato per l'attività professionale svolta in un giudizio celebrato davanti al tribunale. Il tribunale aveva rigettato la domanda con ordinanza resa in composizione collegiale, richiamando gli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e qualificando la controversia come rientrante nell'art. 14, per la quale il rito è obbligatorio. L'avvocato aveva allora proposto appello, sostenendo che il ricorso introduttivo era stato presentato come procedimento sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., che il giudice non aveva disposto il mutamento del rito ex art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 e che, quindi, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. fosse ammissibile. La corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che la qualificazione del giudizio non consentisse di escludere il rimedio dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ha affermato che, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione data dal giudice al provvedimento impugnato, anche se eventualmente non corretta, per esigenze di certezza dei rimedi e di economia processuale. Nel caso concreto, il tribunale aveva pronunciato un'ordinanza in composizione collegiale e aveva espressamente richiamato gli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, elementi dai quali emergeva che si trattava di provvedimento reso ai sensi dell'art. 14 citato. Ne conseguiva che l'impugnazione doveva essere proposta con ricorso per cassazione e non con appello, espressamente escluso dal comma 4 dell'art. 14. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dalla corte territoriale e, nel giudizio di legittimità, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava per sostenere che il giudizio fosse stato introdotto come procedimento sommario ordinario; la Corte ha però valorizzato la qualificazione complessiva data dal tribunale e il richiamo espresso all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'appello contro l'ordinanza resa in primo grado nel rito sommario ordinario.
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
La Corte ha ritenuto che la controversia vi rientrasse e che l'ordinanza resa ai sensi di tale norma sia impugnabile con ricorso per cassazione, non con appello; il comma 4 esclude l'appello.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011
Invocato dal ricorrente per affermare che, mancato il mutamento del rito, il procedimento dovesse restare quello sommario ordinario.
Norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
La Corte ha aggiunto che il ricorso è inammissibile perché la decisione di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non ha offerto argomenti idonei a mutare l'orientamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza nel ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la qualificazione del provvedimento data dal giudice che lo ha pronunciato, non la sua eventuale esattezza tecnica, poiché ciò assicura certezza dei rimedi e economia processuale.
- Quando una controversia rientra tra quelle disciplinate da un rito speciale obbligatorio e il giudice decide espressamente ai sensi della relativa norma, il regime di impugnazione segue quel rito anche se la domanda era stata introdotta con forme diverse.
- L'ordinanza resa in base all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile se la norma esclude l'appello; il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata è conforme a un consolidato orientamento di legittimità e il ricorrente non offre argomenti seri per mutarlo.
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