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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14249/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni collaboratori professionali sanitari contro l’ente ospedaliero datore di lavoro, chiedendo il risarcimento del danno da demansionamento. Essi deducevano di essere stati, per molti anni e fino al 2018, adibiti in modo sistematico e quotidiano a mansioni proprie del personale ausiliario OSS, in particolare attività igienico-sanitarie e domestico-alberghiere, a causa della carenza di personale di supporto. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello aveva invece accolto parzialmente l’impugnazione, ritenendo provata l’adibizione a mansioni inferiori, non marginale ma strutturale, e aveva liquidato il danno in via equitativa in misura percentuale sulla retribuzione. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato l’asserita sufficienza delle allegazioni e della prova dei fatti posti a fondamento del demansionamento e del danno, l’operatività del principio di non contestazione, la motivazione della sentenza di merito, nonché la qualificazione delle mansioni OSS come estranee alla professionalità infermieristica, sostenendo che si trattasse di attività integrative e compatibili con la professione infermieristica, e non di demansionamento risarcibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente individuato la sistematicità e non marginalità dell’adibizione a mansioni inferiori, la sufficienza delle allegazioni dei lavoratori, la correttezza del rilievo del mancato o insufficiente contrasto dell’ente sulle specifiche circostanze dedotte, e la congruità della motivazione sul danno da perdita di professionalità. Ha inoltre confermato che, nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione a mansioni inferiori è ammissibile solo se marginale e giustificata da concrete esigenze organizzative, operative o di sicurezza, mentre il ricorso sistematico a compiti inferiori, anche se le mansioni superiori restano prevalenti, viola il diritto alla professionalità. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego privatizzato l’assegnazione a mansioni inferiori è consentita solo entro limiti rigorosi, in presenza di esigenze concrete e con carattere marginale o occasionale rispetto alle mansioni di inquadramento

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di allegazione e prova deve essere assolto dalle parti nei limiti necessari a individuare l’inadempimento dedotto e il pregiudizio allegato

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera solo su fatti specificamente allegati dalla parte onerata

  • art. 416 c.p.c.

    nel rito del lavoro la contestazione deve essere tempestiva e specifica rispetto ai fatti allegati

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione non era apparente, poiché la sentenza di merito esponeva una ratio comprensibile e coerente

  • art. 156 c.p.c.

    la dedotta nullità per difetto di motivazione è esclusa quando la decisione consente di ricostruire il percorso argomentativo

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione

  • art. 1 del D.M. n. 739/1994

    richiamato dal ricorrente per sostenere la compatibilità tra mansioni infermieristiche e attività dedotte come inferiori, ma senza successo

  • art. 4 del d.lgs. n. 281/1997

    richiamato dal ricorrente in tema di funzioni professionali sanitarie

  • art. 1, comma 8, D.L. n. 402/2001

    richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina delle professioni sanitarie

  • Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’integrazione tra profili professionali

  • Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003

    richiamato dal ricorrente per la medesima finalità

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori è legittima solo se risponde a una concreta esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza, non a scelte meramente estemporanee o sostitutive di carenze di organico.
  • La richiesta di mansioni inferiori deve restare marginale o occasionale: quando l’attività di livello inferiore è svolta in modo sistematico e non residuale, si realizza una lesione della professionalità anche se le mansioni proprie dell’inquadramento restano prevalenti.
  • Ai fini del demansionamento è sufficiente che il lavoratore alleghi in modo idoneo i fatti essenziali che identificano l’inadempimento datoriale; il datore di lavoro deve poi contestare specificamente le circostanze dedotte.
  • Il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, valorizzando durata, intensità, pubblicità del demansionamento e confusione di ruoli; la liquidazione equitativa può essere parametrata alla retribuzione come indice del valore della prestazione lesa.
  • La non contestazione e la prova del danno non operano in astratto, ma in relazione a una allegazione fattuale sufficientemente specifica; se tale allegazione c’è, il giudice può valorizzare il mancato confronto della controparte sui fatti dedotti.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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