Cassazione Penale, Ordinanza n. 02955/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa sostituzione della pena. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, da un lato, riproponevano censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, erano formulati in modo generico e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata, relativa ai delitti in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate in modo adeguato dai giudici di merito.
- Le doglianze devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sono inammissibili.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata sostituzione della pena non possono essere dedotti utilmente in cassazione con motivi meramente assertivi o ripetitivi.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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