Cassazione Civile, Ordinanza n. 34836/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un provvedimento sanzionatorio emanato dalla Regione Campania per la violazione dei limiti di scarico rilevati nella gestione di un impianto di depurazione comunale. La società ha impugnato la conferma del rigetto in appello articolando cinque motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per varie omissioni procedurali (mancata udienza, mancata sottoscrizione del verbale, mancata fissazione di udienza di discussione, mancata lettura del dispositivo) e censura della decisione di appello per non avere esaminato la fondatezza di tali nullità; 2) violazione della disciplina delle sanzioni amministrative per mancata comunicazione tempestiva degli esiti delle analisi e per omessa contestazione nei termini; 3) erronea applicazione dei limiti tabellari del d.lgs. n. 152 del 1999, sostenendo che dovesse applicarsi il diverso quadro regionale e il c.d. trattamento appropriato previsto dal piano regionale; 4) nullità del provvedimento perché emesso in forma di decreto e non di ordinanza-ingiunzione, oltre a difetto di motivazione sull'entità della sanzione; 5) erronea valutazione della contestazione di non conformità delle copie documentali prodotte dall'amministrazione e violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi 1, 2, 4 e 5, perché la Corte d'appello aveva correttamente limitato la rimessione al primo giudice alle ipotesi tassative di cui all'art. 354 c.p.c., aveva adeguatamente affrontato la questione della comunicazione degli esiti delle analisi secondo la procedura applicabile, aveva logicamente escluso la nullità del provvedimento per la sola forma di decreto e aveva fornito una motivazione sufficiente sulla misura della sanzione entro i limiti edittali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente reiterava le tesi di appello senza specifiche critiche alla motivazione impugnata; in ogni caso la Corte ha richiamato il principio per cui, in presenza di reflui urbani convogliati in un sistema fognario misto con impianto di depurazione, restano applicabili i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs. n. 152 del 1999. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative e non si estendono alle nullità denunciate dalla ricorrente; l'eventuale omissione della lettura del dispositivo non comporta retrocessione del processo, ma decisione nel merito in appello.
La dedotta nullità processuale non è stata ritenuta idonea a determinare la rimessione al primo giudice, né a incidere sulla validità della decisione nei termini prospettati dalla ricorrente.
Il procedimento di opposizione era regolato ratione temporis da tale disciplina, ma ciò non ha condotto all'accoglimento delle censure sul rito.
La censura sulla tardiva conoscenza degli esiti delle analisi è stata respinta perché la Corte ha ritenuto applicata la procedura idonea a garantire il diritto di partecipazione dell'interessato.
Richiamato nel motivo relativo alla comunicazione degli esiti delle analisi, ma la censura è stata disattesa in quanto la motivazione di merito non è stata specificamente censurata.
In tema di analisi non revisionabili, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della procedura che richiede avviso all'interessato del luogo e dell'ora delle operazioni, così da consentirne la partecipazione.
art. 31 d.lgs. n. 152 del 1999
La ricorrente lo invocava per sostenere la prevalenza della disciplina regionale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e decisività.
art. 54 d.lgs. n. 152 del 1999
Richiamato nel contesto dell'illecito amministrativo per superamento dei limiti di scarico e della conseguente sanzione.
La misura della sanzione è stata ritenuta correttamente determinata entro i limiti edittali, con motivazione congrua sulla gravità dell'infrazione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il provvedimento sanzionatorio, ma senza esito favorevole.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la decisione d'appello conteneva un apprezzamento motivato e non meramente apparente.
Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, ma la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato nel motivo relativo alla contestazione della conformità delle copie documentali, ma la censura è stata respinta per genericità.
La contestazione documentale e la prova della violazione sono state valutate alla luce delle regole sull'onere della prova; la contestazione della copia doveva essere specifica e circostanziata.
Richiamato nel motivo sulle copie documentali, in relazione al disconoscimento della conformità all'originale.
Richiamato nel motivo sulle copie documentali, ma la contestazione è stata ritenuta generica.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente per le doglianze di nullità e motivazione, ma il ricorso è stato respinto.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato nel primo motivo in relazione al giusto processo, senza accoglimento della censura.
Massime di principio
- Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono tassative: le nullità del procedimento o della sentenza non espressamente ricomprese nel catalogo normativo non comportano la retrocessione del processo, ma impongono al giudice d'appello di decidere sul merito.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la contestazione relativa alla mancata comunicazione degli esiti di analisi va valutata alla luce della disciplina speciale applicabile e della concreta garanzia del diritto di partecipazione dell'interessato alle operazioni di accertamento.
- La diversa denominazione formale dell'atto sanzionatorio non ne determina la nullità se il contenuto sostanziale consente di riconoscere il provvedimento e non risulta compromesso il diritto di difesa.
- La determinazione della sanzione entro i limiti edittali è apprezzamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; è sufficiente una motivazione che richiami la gravità della violazione e l'entità degli sforamenti riscontrati.
- La contestazione della conformità all'originale di documenti prodotti in copia deve essere specifica e circostanziata; una contestazione generica è inidonea a scalfire l'efficacia probatoria della documentazione prodotta.
- In presenza di reflui urbani convogliati in un sistema fognario misto e serviti da impianto di depurazione, possono trovare applicazione i limiti tabellari previsti per gli scarichi rilevanti ai fini della disciplina statale, anche se il gestore invoca un diverso trattamento previsto a livello regionale, purché la censura sia decisiva e specifica.
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