Cassazione Civile, Ordinanza n. 00374/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo e dal conseguente avviso di addebito di circa 60.000 euro emesso dall'INPS nei confronti del titolare di un'azienda agricola, in relazione a un contratto qualificato dagli ispettori come appalto di manodopera vietato ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, nel testo vigente all'epoca. Secondo i giudici di merito, la cooperativa formalmente appaltatrice non avrebbe svolto un appalto genuino, perché priva di reale organizzazione autonoma delle prestazioni e di rischio economico d'impresa, mentre il committente avrebbe esercitato poteri direttivi e organizzativi sui lavoratori impiegati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che le risultanze istruttorie non consentissero di dimostrare l'interposizione illecita di manodopera e che la Corte d'appello avesse male valutato le prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dietro la dedotta violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che la decisione di merito era sorretta da un esame complessivo e coerente di tutte le risultanze istruttorie, incluse le dichiarazioni rese in sede ispettiva e le deposizioni testimoniali, e che non vi erano elementi per sovvertire la proposta di definizione agevolata non accettata. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di 2.000 euro in favore dell'INPS e di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte non entra nel merito della corretta applicazione perché il motivo è inammissibile e mira a una rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura viene ritenuta in realtà diretta contro l'accertamento di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte rileva che, in presenza di doppia conforme, la doglianza è preclusa nei limiti prospettati.
primo comma; secondo comma; ult. co.
La decisione è stata resa all'esito della proposta di definizione agevolata; il mancato accoglimento della proposta ha determinato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal rito.
La Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e quella in favore della Cassa delle Ammende, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Viene disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una denuncia di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la censura investe in realtà l'apprezzamento di merito.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione che esamina in modo complessivo e coerente tutte le risultanze istruttorie, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra un ulteriore limite di ammissibilità, non potendo essere utilizzata per sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- Le dichiarazioni rese agli ispettori, pur non avendo necessariamente valore confessoriamente vincolante, possono costituire elementi di prova valutabili insieme agli altri dati istruttori ai fini dell'accertamento della genuinità o meno dell'appalto.
- La definizione del ricorso in cassazione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. non accolta può determinare le conseguenze economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
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