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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03188/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La professionista aveva proposto reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che, a fronte di attività svolta in plurimi giudizi nell’interesse della procedura concorsuale, le aveva liquidato compensi ritenuti troppo bassi e aveva escluso alcune voci e le spese vive. Il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo, aveva aumentato solo alcune poste, ma aveva confermato una riduzione del 50% degli onorari medi tabellari, aveva ritenuto corretta la maggiorazione del 30% per pluralità di parti e aveva applicato tale criterio anche nella quantificazione di alcuni giudizi riuniti. Con il ricorso per cassazione la professionista ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2 e 4 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 2233 c.c., sostenendo che il tribunale avesse ridotto del 50% gli onorari medi valorizzando solo l’esiguità del risultato economico ottenuto, senza considerare correttamente i criteri legali di liquidazione e l’adeguatezza del compenso; 2) violazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 per aver considerato la maggiorazione del 30% per pluralità di parti come se fosse una semplice variazione interna alla forbice degli aumenti o riduzioni, anziché una voce autonoma; 3) violazione degli artt. 2 e 4 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 2233 c.c. per avere liquidato, nei giudizi di cognizione e di sequestro conservativo, compensi inferiori ai minimi tabellari e non proporzionati all’importanza dell’opera; 4) violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 4, commi 1 e 2, d.m. n. 55/2014 per aver applicato la maggiorazione per pluralità di parti anche alle attività compiute prima della riunione dei giudizi, anziché solo dal momento della riunione stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che, dopo le modifiche del d.m. n. 37/2018, i minimi tabellari erano inderogabili; che la maggiorazione del 30% per pluralità di parti prevista dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 è una voce autonoma, da applicare dopo l’individuazione del compenso base, e non un fattore utile a giustificare la sottostima del compenso sotto i minimi; e che, in caso di riunione, tale maggiorazione opera solo dal momento della riunione, mentre le attività precedenti vanno liquidate separatamente per ciascun giudizio. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la discrezionalità del giudice nella scelta del valore tra minimo e massimo tabellare non è sindacabile in cassazione, salvo scostamenti ulteriori o violazioni delle soglie inderogabili.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    norma processuale richiamata per il reclamo avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel fallimento.

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    richiamato come criterio per la liquidazione dei compensi professionali, unitamente ai parametri tabellari.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014

    consente al giudice di individuare il compenso entro la forbice parametrica e, dopo le modifiche sopravvenute, non permette di scendere oltre i minimi inderogabili; i risultati conseguiti sono uno dei criteri di valutazione.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    la maggiorazione per pluralità di parti è una voce autonoma, da applicare dopo la determinazione del compenso base, e in caso di riunione opera solo dal momento della riunione, non per le attività precedenti.

  • art. 2233 c.c.

    il compenso del professionista deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione; la liquidazione non può risultare irrisoria o inferiore ai minimi inderogabili.

  • d.m. n. 37/2018

    ha reso inderogabili le soglie minime percentuali di riduzione rispetto al valore parametrico di base, eliminando la possibilità di scendere oltre il limite minimo.

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato in via comparativa per affermare la persistente inderogabilità dei minimi tariffari nelle liquidazioni giudiziali, per le prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014

    dal momento dell'avvenuta riunione

    la maggiorazione per pluralità di parti, nei giudizi riuniti, opera solo dal momento della riunione e non retroagisce alle attività svolte prima.

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali il giudice può esercitare discrezionalità nella scelta del parametro, ma tale potere resta sindacabile quando conduca a superare i limiti normativi o a violare i minimi inderogabili fissati dalla disciplina tariffaria.
  • Dopo le modifiche regolamentari che eliminano la natura derogabile dei minimi, il compenso non può essere liquidato al di sotto della soglia minima prevista dai parametri, neppure richiamando l’esiguità del risultato economico conseguito.
  • La maggiorazione per pluralità di parti prevista dai parametri forensi costituisce una voce autonoma rispetto alla determinazione del compenso base e va applicata solo successivamente alla sua individuazione, non come criterio per abbattere il compenso sotto i minimi.
  • Quando più procedimenti vengono riuniti, la maggiorazione per pluralità di parti opera soltanto dal momento della riunione; le attività svolte prima della riunione devono essere liquidate separatamente per ciascun giudizio.
  • In sede di liquidazione dei compensi al professionista, l’importo deve comunque mantenere proporzione con l’importanza dell’opera e non può risultare irrisorio o incompatibile con il decoro professionale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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