Cassazione Civile, Ordinanza n. 37009/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una intimazione di pagamento. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso compensando le spese; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento nel merito ma aveva posto le spese del doppio grado a carico dell'Ufficio, liquidandole in euro 300 per il primo grado ed euro 300 per il secondo, in modo unitario e senza specificazione delle singole voci. Il ricorrente ha impugnato tale statuizione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dalle relative tabelle, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari, non specifica e lesiva del decoro professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la liquidazione delle spese effettuata dalla sentenza impugnata era erronea perché globale, omnicomprensiva e non analitica, non consentendo di verificare il rispetto dei parametri e dei minimi tariffari né la corretta individuazione delle singole voci. Per tale ragione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nella liquidazione delle spese.
Richiamato quale norma sui compensi professionali, a fondamento della censura contro una liquidazione ritenuta inferiore e non conforme ai minimi applicabili.
art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di spese nei giudizi tributari, per contestare la liquidazione operata dal giudice di merito.
Richiamato insieme alle tabelle parametriche per sostenere che la liquidazione delle spese doveva rispettare i parametri forensi vigenti.
Indicata come modifica del D.M. n. 55 del 2014 rilevante ai fini dei parametri di liquidazione.
Cita la procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali deve essere analitica e non può essere effettuata in modo globale e indistinto, perché solo una specificazione delle singole voci consente il controllo del rispetto dei parametri applicabili.
- Quando la parte ha depositato una nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione complessiva senza indicare le voci riconosciute o eventualmente aumentate, dovendo rendere verificabile la conformità della decisione alle tariffe o ai parametri vigenti.
- In materia di compensi professionali e spese processuali, la motivazione sulla liquidazione deve consentire di verificare il rispetto dei minimi e dei massimi tariffari e non può risolversi in una determinazione generica che possa ledere il decoro professionale.
- La violazione dei criteri di liquidazione delle spese integra un vizio di violazione di legge censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per una nuova regolazione delle spese.
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