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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08552/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ricorrente aveva promosso un giudizio di accertamento negativo per far dichiarare insussistente, perché prescritta, la pretesa contributiva portata da una cartella esattoriale notificata dall’agente della riscossione, cui era seguita iscrizione ipotecaria. La Corte d’appello aveva ritenuto non maturata la prescrizione, perché interrotta dalla memoria difensiva dell’ente creditore depositata nel precedente giudizio di opposizione a cartella, con la quale l’ente aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del credito, senza necessità di notificazione della domanda ai sensi dell’art. 418 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2941, 2943, 2945 c.c. e 418 c.p.c., sostenendo che la mera difesa dell’ente nel giudizio originario non integrasse una domanda idonea a interrompere la prescrizione e che, in ogni caso, l’eventuale domanda riconvenzionale non notificata ex art. 418 c.p.c. dovesse ritenersi irrilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha affermato, in continuità con il proprio orientamento, che nel giudizio introdotto con domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria portata da cartella esattoriale non è necessaria la formulazione di una specifica domanda riconvenzionale dell’ente creditore ai fini dell’art. 2943 c.c., essendo sufficiente che il convenuto chieda il rigetto della domanda di accertamento negativo e la conferma del credito. Conseguentemente, la prescrizione risulta interrotta dalla difesa così spiegata. È stato inoltre dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla prescrizione, ma non decisivo nella soluzione della Corte

  • art. 2943 c.c.

    la richiesta del convenuto di rigetto della domanda di accertamento negativo e di conferma del credito è idonea a interrompere la prescrizione anche senza domanda riconvenzionale formale

  • art. 2945 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione

  • art. 418 c.p.c.

    non occorre, nel caso di specie, la notificazione della domanda riconvenzionale ai sensi di questa norma per attribuire rilevanza interruttiva alla difesa dell’ente

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento negativo di un credito portato da cartella esattoriale, la difesa del convenuto che chieda il rigetto della domanda e la conferma del credito può avere efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., anche in assenza di una domanda riconvenzionale espressa.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione non è sempre necessaria una formale riconvenzionale notificata: è decisivo il contenuto sostanziale della difesa, quando essa manifesti inequivocamente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto in giudizio.
  • La mancata notificazione di una domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c. non priva di rilievo, nel caso specifico, la costituzione del creditore che abbia chiesto il rigetto dell’accertamento negativo e la conferma della pretesa.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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