Cassazione Civile, Ordinanza n. 08552/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso un giudizio di accertamento negativo per far dichiarare insussistente, perché prescritta, la pretesa contributiva portata da una cartella esattoriale notificata dall’agente della riscossione, cui era seguita iscrizione ipotecaria. La Corte d’appello aveva ritenuto non maturata la prescrizione, perché interrotta dalla memoria difensiva dell’ente creditore depositata nel precedente giudizio di opposizione a cartella, con la quale l’ente aveva chiesto il rigetto dell’opposizione e la conferma del credito, senza necessità di notificazione della domanda ai sensi dell’art. 418 c.p.c. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 2941, 2943, 2945 c.c. e 418 c.p.c., sostenendo che la mera difesa dell’ente nel giudizio originario non integrasse una domanda idonea a interrompere la prescrizione e che, in ogni caso, l’eventuale domanda riconvenzionale non notificata ex art. 418 c.p.c. dovesse ritenersi irrilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha affermato, in continuità con il proprio orientamento, che nel giudizio introdotto con domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria portata da cartella esattoriale non è necessaria la formulazione di una specifica domanda riconvenzionale dell’ente creditore ai fini dell’art. 2943 c.c., essendo sufficiente che il convenuto chieda il rigetto della domanda di accertamento negativo e la conferma del credito. Conseguentemente, la prescrizione risulta interrotta dalla difesa così spiegata. È stato inoltre dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla prescrizione, ma non decisivo nella soluzione della Corte
la richiesta del convenuto di rigetto della domanda di accertamento negativo e di conferma del credito è idonea a interrompere la prescrizione anche senza domanda riconvenzionale formale
richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione
non occorre, nel caso di specie, la notificazione della domanda riconvenzionale ai sensi di questa norma per attribuire rilevanza interruttiva alla difesa dell’ente
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento negativo di un credito portato da cartella esattoriale, la difesa del convenuto che chieda il rigetto della domanda e la conferma del credito può avere efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c., anche in assenza di una domanda riconvenzionale espressa.
- Ai fini dell’interruzione della prescrizione non è sempre necessaria una formale riconvenzionale notificata: è decisivo il contenuto sostanziale della difesa, quando essa manifesti inequivocamente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto in giudizio.
- La mancata notificazione di una domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c. non priva di rilievo, nel caso specifico, la costituzione del creditore che abbia chiesto il rigetto dell’accertamento negativo e la conferma della pretesa.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08513/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08515/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08516/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08518/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08522/2025 del 01/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 1 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08525/2025 del 01/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →