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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04738/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento per oltre 549.000 euro relativo a vari carichi fiscali portati da cartelle esattoriali e avvisi di accertamento. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la regolarità della notifica di alcuni atti presupposti. In appello la decisione aveva ritenuto valide alcune notifiche, mentre aveva annullato quelle di quattro cartelle perché, per notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea, mancavano specifiche annotazioni sulle ragioni dell'impossibilità di procedere ex art. 139 c.p.c. e sulle ricerche del destinatario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, denunciando violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973, 139 e 140 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso l'ipotesi di irreperibilità relativa con quella di irreperibilità assoluta disciplinata dall'art. 143 c.p.c., richiedendo adempimenti non previsti per le notifiche presso residenza o domicilio conosciuti. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, e ha proposto ricorso incidentale limitatamente alla compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale dell'Agenzia. Ha affermato che, nelle ipotesi di mancata consegna per assenza del destinatario o di un familiare convivente presso residenza o domicilio noti, la disciplina degli artt. 140 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973 non richiede le particolari ricerche indicate dalla sentenza impugnata, perché tali adempimenti riguardano invece la diversa ipotesi di irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. Ha inoltre escluso l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia, ritenendolo sufficientemente specifico e documentato. Le ulteriori difese del contribuente su eventuali altri vizi di notifica sono state considerate eccentriche rispetto al decisum e avrebbero dovuto essere fatte valere con ricorso incidentale. Per effetto dell'accoglimento del ricorso principale, il motivo incidentale sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle: nelle ipotesi di assenza del destinatario o di un familiare convivente presso residenza o domicilio conosciuti, si applica il meccanismo previsto dall'art. 140 c.p.c., senza le ulteriori ricerche pretese dalla sentenza impugnata.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma che, per la notificazione degli atti tributari, rinvia alla disciplina dell'art. 140 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità relativa.

  • art. 139 c.p.c.

    È la modalità ordinaria di notificazione presso residenza, domicilio o dimora; la Corte osserva che l'art. 140 c.p.c. opera quando tale consegna non sia possibile per assenza del destinatario, senza che occorrano ricerche ulteriori analoghe a quelle dell'irreperibilità assoluta.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte lo qualifica come disciplina applicabile all'irreperibilità relativa o all'assenza del destinatario presso un luogo noto; richiede gli adempimenti propri della norma, ma non le speciali verifiche proprie dell'art. 143 c.p.c.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato come disciplina distinta e autonoma, riferita alla irreperibilità assoluta, per la quale sono richieste ricerche e formalità ulteriori rispetto all'art. 140 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale dal contribuente in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale dal contribuente in tema di compensazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nella notificazione di cartelle e atti tributari, quando il destinatario non sia reperito presso residenza, domicilio o dimora conosciuti, si applica la disciplina dell'irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. richiamata dalle norme tributarie speciali; non sono richieste le formalità ulteriori previste per la diversa ipotesi di irreperibilità assoluta.
  • Le ricerche del destinatario nel luogo di residenza, domicilio o dimora e la specifica indicazione delle ragioni della mancata notificazione ex art. 139 c.p.c. non sono presupposti necessari dell'art. 140 c.p.c., se la notificazione è stata eseguita nel rispetto degli adempimenti tipici di tale norma.
  • In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità va respinta quando il ricorso individui puntualmente i capi della sentenza impugnata e alleghi/documenti gli atti rilevanti in modo idoneo a consentire il controllo richiesto.
  • Questioni ulteriori o vizi diversi rispetto a quelli censurati nel ricorso principale non possono essere introdotti solo con difese resistenti, ma richiedono un autonomo mezzo di impugnazione, ove si intenda ottenere una diversa statuizione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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