Cassazione Civile, Ordinanza n. 27358/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di ripetizione di un indebito previdenziale pari a euro 13.461,64, riferito a rate di pensione superstiti artigiani erogate per il periodo successivo al gennaio 2012. La beneficiaria aveva impugnato la pretesa sostenendo che l'indebito non fosse ripetibile perché mancavano i presupposti del dolo e perché l'ente avrebbe potuto conoscere i redditi e gli altri trattamenti pensionistici percepiti, specie dopo il subentro di INPS a INPDAP. In appello il gravame è stato respinto. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/1991, deducendo che la ricorrente non aveva taciuto dati che fosse tenuta a comunicare, che l'ente era comunque in condizione di conoscere la pensione diretta di vecchiaia già in godimento, e che la richiesta di rateizzazione non poteva valere come riconoscimento del debito. La ricorrente ha quindi insistito per l'irripetibilità dell'indebito previdenziale e per l'imputabilità dell'errore all'ente erogatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata perché, in materia di indebito previdenziale, l'irripetibilità opera solo se ricorrono cumulativamente quattro condizioni: pagamento in base a formale e definitivo provvedimento, comunicazione del provvedimento all'interessato, errore imputabile all'ente e insussistenza del dolo dell'assicurato, equiparandosi al dolo anche l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione non già conosciuti dall'ente. Nel caso concreto, la ricorrente aveva dichiarato per il 2012 "redditi zero" pur percependo anche una pensione diretta di vecchiaia; tale dichiarazione non veritiera integra dolo e fa venir meno il quarto requisito dell'irripetibilità. La Corte ha inoltre osservato che non era stata specificamente censurata la ratio relativa al rateizzo quale riconoscimento del debito. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, per mancata costituzione dell'INPS. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamato come base normativa della disciplina speciale dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale, subordinata a requisiti cumulativi.
È considerato norma di interpretazione autentica dell'art. 52 L. 88/1989, poi parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nella parte indicata dalla sentenza.
Opera come regola generale di ripetizione dell'indebito, applicabile quando difetti anche uno solo dei requisiti speciali dell'irripetibilità previdenziale.
art. 21 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. 214/2011
È richiamato per il subentro di INPS a INPDAP e il trasferimento delle funzioni alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Massime di principio
- In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte al pensionato richiede la contemporanea presenza di quattro condizioni: provvedimento formale e definitivo, sua comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente ed assenza di dolo del beneficiario; il difetto anche di uno solo di tali presupposti comporta l'applicazione della regola generale della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
- Ai fini dell'indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato non richiede necessariamente una fraudolenta attività positiva: può risultare anche da dichiarazioni non veritiere o dall'omessa/incompleta comunicazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, quando tali circostanze non siano già conosciute dall'ente.
- La mera conoscibilità astratta di fatti rilevanti da parte dell'ente non esclude di per sé il dolo del beneficiario quando questi renda dichiarazioni positive non conformi al vero, idonee a rappresentare all'ente una situazione alterata e a determinare l'erogazione della prestazione indebita.
- La richiesta di rateizzazione del debito, per poter essere valorizzata come riconoscimento della pretesa restitutoria, deve costituire uno specifico e censurato profilo di impugnazione; in mancanza di una doglianza puntuale sul punto, la relativa ratio decidendi resta intatta.
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