Cassazione Penale, Ordinanza n. 04629/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'obbligo di permanenza presso il domicilio imposto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La condotta contestata consisteva nel non essere stato trovato presso la propria abitazione in più occasioni, tra l'agosto e il dicembre 2021, nonostante il divieto di allontanarsi senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza e gli ulteriori vincoli orari. Con il ricorso sono state dedotte la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In sostanza, il ricorrente ha cercato di opporre un grave disagio personale e l'assunzione di sostanze stupefacenti, invocandoli come ragioni giustificative o quantomeno come elementi idonei a escludere la punibilità; la Corte ha però ritenuto le censure generiche, nuove rispetto al devoluto di merito e comunque incompatibili con la ricostruzione fattuale operata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza relativa allo stato di necessità introduceva una questione non risultante essere stata dedotta in appello; ha inoltre rilevato che la ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata era incompatibile con l'esimente, poiché descriveva una condizione di piena lucidità dell'imputato e un'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti. Anche la censura sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta meramente rivalutativa e confutativa rispetto alla motivazione di merito, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando la gravità della condotta, le esigenze di sicurezza sottese alla misura e la reiterazione delle violazioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale è stata ritenuta integrata dalle plurime assenze del soggetto dal domicilio in violazione dei vincoli orari e del divieto di allontanamento senza autorizzazione.
La causa di giustificazione dello stato di necessità non può essere utilmente prospettata in cassazione quando non risulti dedotta nei gradi di merito; comunque deve essere compatibile con la ricostruzione fattuale della decisione impugnata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito abbia motivatamente valorizzato la gravità della condotta, le ragioni di sicurezza sottese alla misura e la reiterazione delle violazioni.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di merito non devolute nei precedenti gradi di giudizio, specie quando richiedano una nuova valutazione del fatto.
- La deduzione dello stato di necessità richiede una base fattuale specifica e coerente con la ricostruzione accertata dal giudice di merito; non è sufficiente un riferimento generico a un disagio personale.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti una gravità apprezzabile, sia reiterata e si ponga in contrasto con finalità preventive di tutela della sicurezza pubblica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera confutazione della motivazione di merito senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità.
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