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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36472/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (iscritto gestione commercianti)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui un ente previdenziale richiedeva a un soggetto iscritto alla gestione commercianti il pagamento di contributi previdenziali IVS per gli anni 2012 e 2013, parametrati anche su redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali. Il Tribunale aveva annullato l’avviso e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che, ai fini della base imponibile contributiva, dovessero essere considerati solo i redditi collegati all’attività lavorativa svolta e non anche i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria senza prestazione di attività lavorativa. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 438/1992, in relazione alla L. n. 233/1990, sostenendo che, per determinare l’obbligo contributivo, si dovessero computare tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento e non solo quelli derivanti dall’attività lavorativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata era conforme all’orientamento consolidato di legittimità. Secondo tale orientamento, il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile contributiva la totalità dei redditi d’impresa come definiti dalla disciplina fiscale, cioè quelli derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale, restando invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Conseguentemente, è stata confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso, perché la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 3-bis L. n. 438/1992

    richiamato dal ricorrente come norma che, secondo la sua tesi, imporrebbe di considerare tutti i redditi percepiti nell’anno per il calcolo dei contributi.

  • L. n. 233/1990

    richiamata dal ricorrente in connessione con la disciplina del contributo dovuto alla gestione previdenziale.

  • art. 55 d.P.R. n. 917/1986

    utilizzato dalla Corte per definire i redditi d’impresa rilevanti ai fini contributivi, cioè quelli derivanti dall’esercizio di attività imprenditoriale.

  • art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla Corte per escludere dalla base imponibile i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza attività lavorativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma applicata per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti dagli iscritti alla gestione commercianti, la base imponibile include i soli redditi d’impresa derivanti dall’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale, secondo la disciplina fiscale applicabile.
  • I redditi di capitale percepiti per la mera partecipazione a società di capitali, in assenza di prestazione di attività lavorativa, non concorrono alla base imponibile contributiva.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e univoco.
  • Ai fini del controllo di legittimità, il contrasto va valutato rispetto alla ratio già affermata dalla Cassazione, non essendo sufficiente riproporre una diversa lettura della norma già smentita dalla giurisprudenza.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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