Cassazione Penale, Sentenza n. 20358/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Damonte ha chiesto l'estinzione per prescrizione di pene relative a tre titoli: 1) sentenza del 16/03/2000 (art.73 DPR 309/1990) irrevocabile 20/05/2000; 2) sentenza del G.i.p. 05/04/2007 (violazioni antidoping) irrevocabile 07/05/2008; 3) sentenza del Tribunale 05/12/2011 (art.82 DPR 309/1990) irrevocabile 19/01/2012. Il G.i.p. aveva rigettato l'istanza ritenendo sussistenti cause impeditrici ai sensi dell'art.172 c.p.: per il titolo 1) la sospensione condizionale era stata revocata e vi sarebbero state condanne successive (anche per recidiva); per il titolo 2) la pena condonata per indulto avrebbe poi subito revoca con condanne successive; per il titolo 3) si sarebbe verificata una condanna successiva della stessa indole. Il ricorrente ha contestato le date di decorrenza della prescrizione (sostenendo che la revoca dei benefici intervenne solo il 16/03/2012) e che i reati posteriori indicati non sarebbero rilevanti perché commessi fuori dal periodo in cui decorreva la prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha richiamato il principio per cui la prescrizione della pena in caso di revoca di benefici (sospensione condizionale o indulto) inizia quando la decisione che accerta la causa di revoca diventa definitiva, non dalla data formale dell'adozione del provvedimento dall'organo di esecuzione. Sul merito: - Quanto al titolo 1) il rigetto del G.i.p. è stato confermato, sebbene la motivazione vada rettificata: dagli atti risultò che la revoca della sospensione condizionale è divenuta definitiva il 07/05/2008, da cui iniziò la prescrizione; in tale periodo è intervenuta una successiva condanna (reato della stessa indole, commesso il 25/11/2009) che preclude l'estinzione ai sensi dell'art.172, ultimo comma, ultima ipotesi. - Quanto ai titoli 2) e 3) l'ordinanza è stata annullata limitatamente a questi capi e il procedimento è stato rinviato al G.i.p. di Genova: per il titolo 2) dagli atti risulta che la revoca dell'indulto è divenuta definitiva il 16/03/2012, per cui solo da quella data decorre la prescrizione e i reati commessi nel 2006 non possono essere fatti valere ai sensi dell'art.172, ultima ipotesi; per il titolo 3) la pena è eseguibile dall'irrevocabilità del titolo (19/01/2012) e i reati del 2006 non rilevano. In sede di rinvio il giudice dovrà verificare eventuali ulteriori cause ostative (es. accertamento di recidiva nei termini e modi previsti). L'ordinanza impugnata è annullata limitatamente ai provvedimenti del 05/04/2007 e del 05/12/2011, con rinvio.
Norme richiamate
Regola le cause impeditrici all'estinzione della pena per decorso del tempo; l'ultimo comma (in particolare l'ultima ipotesi) impedisce l'estinzione se sopravviene una condanna per reati commessi durante il periodo in cui la pena avrebbe dovuto essere posta in esecuzione (ossia nel corso del termine di prescrizione già iniziato)
Disciplina la recidiva; ai fini dell'art.172 la recidiva può precludere l'estinzione solo se il relativo accertamento è stato compiuto nel giudizio che ha inflitto la condanna o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi nel periodo intercorrente tra l'irrevocabilità della condanna e la maturazione della prescrizione
art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti cui si riferiscono alcune delle condanne in contestazione (reati della stessa indole richiamati ai fini dell'art.172)
art. 82 DPR 9 ottobre 1990 n. 309
Ulteriore norma del Testo Unico sugli stupefacenti relativa a una delle sentenze oggetto dell'istanza di estinzione
artt. 667 e 676 cod. proc. pen.
Prevedono l'opposizione in sede di esecuzione (art.667 c.p.p. e art.676 c.p.p.) modalità procedurali con cui è stata proposta l'istanza di estinzione
Giurisprudenza citata (Sez. F n. 27328/2020 e altre)
Principio giurisprudenziale richiamato: il termine di decorrenza della prescrizione, quando la pena diviene eseguibile per revoca di un beneficio (sospensione o indulto), inizia dal momento in cui diventa definitiva la decisione che accerta la causa di revoca, indipendentemente dalla data in cui il giudice dell'esecuzione adotta il relativo provvedimento
Massime di principio
- La prescrizione della pena, quando dipende dalla revoca di un beneficio (sospensione condizionale o indulto), decorre dal momento in cui la decisione che accerta la causa di revoca diventa definitiva, non dalla data formale del provvedimento del giudice dell'esecuzione.
- Una condanna sopravvenuta impedisce l'estinzione per decorso del tempo solo se il reato è stato commesso durante il periodo in cui la prescrizione stava già decorrendo (ossia tra l'inizio del termine prescrizionale e la sua scadenza). Reati anteriori a tale periodo non rilevano ai fini dell'art.172, ultima ipotesi.
- L'accertamento della recidiva rileva come causa impeditiva solo se è stato effettuato nel giudizio che ha inflitto la condanna o in un diverso giudizio relativo a fatti commessi dopo l'irrevocabilità della condanna e prima della maturazione della prescrizione.
- In caso di indulto o sospensione revocati, occorre sempre verificare la data in cui la revoca è divenuta definitiva (e non solo la data del provvedimento esecutivo) per determinare l'inizio della prescrizione.
- Se in sede di opposizione alla esecuzione il giudice rileva cause impeditrici, ma risultano dubbi sulle date o sulla pertinenza temporale dei reati sopravvenuti, il corretto rimedio è l'annullamento limitato e il rinvio al giudice di merito per nuova verifica degli accertamenti di fatto.
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