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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23929/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 21/10/2020: Giovanni Cukon deduceva carenza/insufficienza di motivazione, vizi nell'apprezzamento delle prove rispetto alla sua condanna per tentato omicidio (capo o), omessa valutazione del concorso anomalo, errata valutazione delle attenuanti generiche e mancata applicazione della diminuente di dissociazione (art. 416-bis.1), e vizi nel trattamento sanzionatorio (determinazione della pena minima per il tentato omicidio e mancato riconoscimento della continuazione). Aldo Borelli deduceva l'erronea applicazione degli artt. 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (sull'assorbimento del reato di detenzione nell'ipotesi di porto) e l'erronea applicazione dell'art. 61 n. 2 c.p. (aggravante) ritenuta non assorbita dalla rapina aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e, dunque, ha respinto i motivi proposti. In sintesi: per Cukon il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità; il secondo motivo è stato qualificato come reiterativo poiché non ha adeguatamente confutato le argomentazioni della sentenza impugnata (la Corte territoriale aveva valorizzato il riconoscimento fotografico e la dichiarazione della persona offesa e la perizia balistica); il terzo motivo (attenuanti e dissociazione) è stato dichiarato manifestamente infondato o generico, con richiamo alla giurisprudenza sul giudizio di comparazione e sui requisiti della speciale attenuante di dissociazione; il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto infondato in parte non consentito (principi consolidati su determinazione della pena per il reato tentato e sui criteri di comparazione). Per Borelli i motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati: il requisito di contemporaneità fra detenzione e porto non era specificamente allegato, e la giurisprudenza afferma che l'aggravante per uso dell'arma nella rapina non assorbe le aggravanti connesse alla detenzione/porto illegali. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma processuale richiamata per le censure di cassazione: la Corte ha ritenuto che molti motivi fossero generici, reiterativi o non specifici ai sensi delle ipotesi di ammissibilità previste da tale articolo

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla doglianza sulla assoluzione; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento delle prove rientri nel sindacato di merito e non sussistesse errore di diritto

  • art. 133 cod. pen.

    Usato per valutare gli elementi del giudizio delle circostanze (articolazione e comparazione); la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente considerato gli elementi e motivato la equivalenza fra aggravanti e attenuanti

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato per i criteri di determinazione della pena nel reato tentato: la Corte ha applicato il principio che, in caso di equivalenza fra circostanze, la pena per il tentativo si determina con riferimento al reato consumato semplice con le riduzioni conseguenti

  • art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 8 d.l. 13/5/1991 n.152)

    art. 416-bis; art. 416-bis.1 (e richiamo a art. 461-bis.1 nel testo)

    La speciale attenuante della dissociazione richiede che il reato sia stato commesso avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis o per agevolare attività mafiose; la Corte ha ritenuto mancanti elementi processuali idonei a dimostrare ciò

  • art. 61, n. 2) cod. pen.

    Aggravante contestata: la Corte ha confermato l'applicazione ove correttamente motivata; ha inoltre richiamato che tale aggravante non è automaticamente assorbente rispetto ad altre aggravanti connesse

  • art. 2 e 4 legge 2/10/1967 n. 895

    artt. 2 e 4, legge n. 895/1967

    Richiamati da Borelli in tema di assorbimento della detenzione nell'ipotesi di porto: la Corte ha ricordato che l'assorbimento opera solo se la detenzione inizi contestualmente al porto e ciò sia specificamente allegato

  • art. 591 cod. proc. pen.

    art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente al vizio di specificità dei motivi di appello; la Corte ha osservato che motivi generici sono inammissibili anche in Cassazione

  • art. 81 cod. pen.

    Citato in relazione alla continuazione: la Corte ha richiamato che per riconoscere la continuazione occorrono specifici 'indici esteriori' e non la mera contiguità temporale

Massime di principio

  • Le censure di cassazione che lamentano carenza o insufficienza della motivazione devono indicare con precisione quali parti della sentenza e quali aspetti probatori siano ritenuti carenti; l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità.
  • Motivi che si limitano a reiterare censure già esaminate in appello senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale sono considerati reiterativi e destinati a precludere il sindacato di legittimità.
  • Per ottenere la speciale attenuante della dissociazione (art. 416-bis.1 o corrispondenti norme) occorrono elementi processuali chiari che dimostrino il nesso del reato con l'attività di associazioni di tipo mafioso; semplici affermazioni o riferimenti a dichiarazioni 'coperti da segreto istruttorio' non sono sufficienti.
  • Nelle ipotesi di reati con armi, l'assorbimento del reato di detenzione nel porto illegale opera solo se la contemporaneità delle condotte è esplicitamente allegata e provata; l'onere è di allegazione dell'imputato.
  • Nella determinazione della pena per il reato tentato con circostanze eterogenee, se il giudizio di comparazione conclude per l'equivalenza, la pena base deve essere calcolata con riferimento al reato consumato semplice e poi ridotta secondo art. 56 c.p.; il giudizio di merito su tali confronti è sottratto al sindacato di legittimità salvo inutilità o arbitrarietà palese.
  • Per il riconoscimento della continuazione tra delitti non è sufficiente la sola contiguità temporale: è necessario indicare e motivare specifici 'indici esteriori' che dimostrino l'esistenza di un unico disegno criminoso.
  • La valutazione del riconoscimento della responsabilità sulla base di elementi di prova (identificazione della vittima, individuazione fotografica, perizia balistica) rientra nel sindacato di merito; la Cassazione non sostituisce tale valutazione quando la motivazione della Corte territoriale sia coerente e priva di illogicità.

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