Cassazione Civile, Ordinanza n. 11879/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto il futuro trasferimento di un terreno agricolo, nel quale era stata inserita una postilla con cui il promittente venditore, contestualmente all’immissione della controparte nel godimento del bene, si impegnava a versare il contributo comunitario maturando per l’annata in corso. Il giudice di pace aveva accolto la domanda del promissario acquirente per il pagamento dell’importo di euro 4.960,22; il tribunale, in sede di gravame proposto dall’erede del convenuto originario, aveva invece ritenuto che la clausola del contratto definitivo contenesse una quietanza liberatoria idonea a estinguere i diritti derivanti dalla precedente pattuizione, valorizzando anche le prove orali sul nuovo accordo intervenuto al momento del definitivo. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava: 1) violazione dell’art. 1362, comma 2, c.c., sostenendo che il tribunale si fosse arrestato al significato letterale della clausola senza considerare il comportamento successivo delle parti; 2) violazione degli artt. 1362, 1199 e 1965 c.c., deducendo che la clausola n. 6 dell’atto definitivo fosse stata erroneamente qualificata come quietanza liberatoria, mentre sarebbe stata un mero atto ricognitivo privo di effetti rinunciativi o remissivi. La resistente si costituiva con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi investissero, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, una rivalutazione dell’interpretazione della clausola contrattuale e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. In particolare, ha osservato che il ricorrente non aveva specificamente indicato quali canoni ermeneutici fossero stati concretamente violati e in quale punto il tribunale se ne fosse discostato, limitandosi a contrapporre la propria lettura a quella ritenuta plausibile dal giudice di appello. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente alle spese di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura in cassazione sull’interpretazione del contratto richiede l’indicazione specifica del canone ermeneutico asseritamente violato e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la clausola non potesse valere come quietanza liberatoria, ma la Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma perché reputa inammissibile il ricorso.
Richiamato dal ricorrente per escludere una qualificazione transattiva o rinunciativa della clausola; la Corte non esamina il punto nel merito per l’inammissibilità dei motivi.
Il motivo formalmente denunciato come violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o dell’interpretazione del contratto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro l’interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se individua specificamente il canone ermeneutico violato e il punto della motivazione in cui il giudice di merito se ne è discostato.
- Non è consentito trasformare una doglianza formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando in realtà si contesta soltanto la lettura del fatto e della prova data dal giudice di appello.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non può essere denunciato in cassazione il fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una delle interpretazioni possibili.
- L’apprezzamento delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e la ricostruzione della volontà negoziale, se sorrette da motivazione logica e congrua, appartengono al giudice di merito e sono sottratte al sindacato di legittimità.
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