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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24146/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a IRAP, IRPEG e IVA per l'anno d'imposta 2003, emessa in relazione a una cartella di pagamento precedente. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e vizi della notificazione a mezzo posta della cartella, con contestazione della mancanza di relata e dedotta incostituzionalità della norma; (2) violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per mancata notifica dell'appello anche all'agente della riscossione, che era stato evocato nel primo grado ma non aveva partecipato; (3) violazione delle regole sulla notifica ex art. 140 c.p.c. e sull'effetto sanante della raccomandata informativa; (4) omesso esame del fatto decisivo relativo all'omessa notifica della cartella presupposta; (5) difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, anche in relazione allo Statuto del contribuente e alla L. n. 241/1990. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo fondato: poiché la controversia riguardava anche la validità della notifica della cartella e dell'intimazione, l'agente della riscossione doveva essere chiamato nel giudizio di appello in un'ipotesi di causa inscindibile; la mancata integrazione del contraddittorio comportava la nullità del secondo grado e della sentenza.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, perché provveda a un nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. Ha inoltre demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario con pluralità di parti l'appello va proposto nei confronti delle parti che hanno partecipato al primo grado, ma la norma non esclude l'applicazione delle regole civilistiche sulle cause inscindibili e dipendenti.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    si applicano anche nel processo tributario per regolare l'integrazione del contraddittorio in appello nelle cause inscindibili o dipendenti, distinguendo il litisconsorzio necessario processuale da quello sostanziale.

  • art. 331 c.p.c.

    in caso di mancata impugnazione nei confronti di tutte le parti in una causa inscindibile, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; se ciò non avviene, il procedimento di secondo grado e la sentenza sono nulli, con vizio rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale dedotto per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è il parametro formale dedotto per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare le modalità di notificazione della cartella da parte dell'agente della riscossione.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il perfezionamento della notificazione e l'eventuale sanatoria derivante dalla raccomandata informativa.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000

    invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell'atto impugnato.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sulla tutela del diritto di difesa e sulla motivazione dell'atto.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla sanatoria dei vizi di notificazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina dell'appello non deroga alle categorie processual-civilistiche delle cause inscindibili e dipendenti: quando la controversia coinvolge più parti già presenti nel primo grado, la mancata evocazione di una di esse in appello può determinare nullità del secondo grado.
  • Se la lite investe direttamente la validità della notifica della cartella o dell'intimazione e riguarda anche l'operato dell'agente della riscossione, quest'ultimo è parte necessaria in appello per evitare giudicati contrastanti e garantire il contraddittorio.
  • Nelle cause inscindibili, l'omessa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. non comporta inammissibilità dell'impugnazione, ma nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude, vizio rilevabile d'ufficio anche in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessario

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