Cassazione Civile, Ordinanza n. 08696/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva notificato otto atti di precetto per il recupero dei contributi unificati versati in giudizi amministrativi conclusi con esito favorevole, tra le parti, in suo favore. La controparte aveva proposto opposizioni all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo che, nel corso del primo grado, le parti avessero raggiunto un accordo con compensazione delle spese di lite e rinuncia anche al rimborso dei contributi unificati, senza limitazioni alle singole fasi processuali. Il tribunale aveva accolto l'opposizione; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, interpretando l'accordo come riferito soltanto alla fase pendente davanti al T.A.R., e non anche ai giudizi di appello dinanzi al Consiglio di Stato. Con il ricorso per cassazione la società opponente deduceva: 1) violazione dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che vi fosse stata una rinuncia generalizzata e preventiva a un credito futuro da contributo unificato; 2) violazione dell'art. 1374 c.c. e della medesima norma sul contributo unificato, sostenendo che il patto dovesse intendersi integrato dalla disciplina legale, secondo cui il diritto al rimborso nasce solo con il passaggio in giudicato della sentenza; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare che la rinuncia comprendeva anche i contributi relativi ai giudizi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una mera diversa lettura dell'accordo tra le parti, mentre l'interpretazione della volontà negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica, profili non specificamente dedotti. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha reputato inammissibile sia perché impropriamente incardinato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la ricorrente non aveva allegato la necessaria riproposizione specifica della richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni nel primo grado e nella comparsa di costituzione in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è stata lo strumento processuale utilizzato per contestare il diritto del creditore a procedere in via esecutiva mediante precetto.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte non ha accolto la tesi secondo cui la rinuncia pattizia al rimborso del contributo unificato dovesse essere interpretata come generalizzata e riferita anche ai gradi successivi, ritenendo la censura inammissibile perché diretta contro l'interpretazione del patto data dal giudice di merito.
La doglianza relativa all'integrazione del patto da parte della norma legale è stata ritenuta inammissibile, perché in realtà mirava a sovvertire l'interpretazione dell'accordo fornita dal giudice di merito.
Richiamato quale parametro dei canoni legali di interpretazione del contratto/negozio giuridico, sindacabili in cassazione solo se specificamente violati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I primi due motivi erano formalmente veicolati come violazioni di legge, ma in concreto contestavano solo l'interpretazione del negozio ed erano quindi inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il terzo motivo è stato ritenuto impropriamente formulato, poiché riguardava la mancata ammissione di prova testimoniale e non un fatto storico decisivo omesso dal giudice.
Richiamato per il rito camerale di decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione della volontà negoziale costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del patto a quella ritenuta plausibile dal giudice territoriale.
- La censura per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali criteri interpretativi siano stati violati o perché la motivazione sia illogica, non essendo sufficiente contrapporre una propria interpretazione dell'accordo.
- Quando la prova testimoniale è stata già disattesa in primo grado, la sua deduzione in cassazione richiede che la parte alleghi specificamente di averne chiesto la riproposizione nelle forme e nei momenti processuali dovuti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata ammissione di un mezzo istruttorio o la diversa valutazione dell'istruzione probatoria.
- La disciplina del contributo unificato può essere oggetto di regolazione pattizia tra le parti solo nei limiti in cui l'accordo sia effettivamente interpretato come riferito a una determinata fase o a determinati gradi del giudizio; la portata della rinuncia va accertata in concreto secondo la comune intenzione dei contraenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08621/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08627/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08641/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08644/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08645/2024 del 02/04/2024
- ordinanza_civile · 2 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08646/2024 del 02/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →