Sentenza n. 97/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto n.190 del 17 aprile 2024, con cui il Comune di Casalbordino disponeva tra l’altro l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ex art.31, comma 3 del D.P.R. n.380 del 2001, della struttura prefabbricata di mq.56,10, insistente sulla piazzola contraddistinta col n.11, in catasto al foglio 4, particella 4087, realizzata senza titolo edilizio e in area soggetta a vincolo, intestata al Sig. -OMISSIS-, nonché dell’area di sedime, per mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n.69 del 6 dicembre 2021, rivolta in solido anche a Tanytur sc e al proprietario del terreno, Sig. -OMISSIS-, dall’altra irrogava, parimenti al Sig. -OMISSIS-, per la medesima ragione, la sanzione pecuniaria di €20.000,00, ex art.31, comma 4 bis del D.P.R. n.380 del 2001, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale che disponeva l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale della struttura prefabbricata e dell'area di sedime e irrogava una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore di struttura)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto comunale deducendo la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di istruttoria. Ha sostenuto di avere acquistato un kit bungalow, successivamente installato dalla società gestrice del campeggio, e di essere stato soltanto utilizzatore temporaneo della piazzola e della struttura; ha inoltre affermato che il manufatto era stato integralmente rimosso nel 2023, prima dell'atto sanzionatorio. Secondo il ricorrente, la sanzione non poteva essergli applicata perché non era proprietario né autore dell'abuso e non disponeva del potere giuridico di demolire il manufatto; in subordine, ha chiesto l'applicazione del minimo edittale o la riduzione dell'importo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità delle censure riferite all'ordinanza di demolizione, non impugnata, e ha sostenuto nel merito la legittimità della sanzione. Nel corso dell'udienza il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla contestazione dell'atto acquisitivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all'impugnazione dell'atto di acquisizione, dopo la rinuncia sostanziale del ricorrente a tale capo. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità del Comune, rilevando che il ricorso conteneva censure specificamente rivolte alla sanzione pecuniaria. Nel merito ha accolto la domanda relativa alla sanzione e l'ha annullata. Il Tribunale ha ritenuto che le strutture, stabilmente infisse al suolo e collegate alle reti elettrica, idrica e fognaria, fossero beni immobili per incorporazione e che, in assenza di prova della costituzione di un diritto reale di superficie, appartenessero per accessione al proprietario del terreno. Il ricorrente era soltanto utilizzatore in base a un rapporto personale di godimento e non aveva il potere giuridico di demolire il manufatto né era stato individuato come autore dell'abuso. L'Amministrazione non aveva adeguatamente accertato la titolarità del bene, i rapporti reali e personali intercorrenti tra i soggetti coinvolti e il concreto potere di ciascuno di ottemperare all'ordine di demolizione, limitandosi ad applicare la sanzione nella misura massima. L'utilizzo della struttura non era quindi sufficiente a fondare la responsabilità per la mancata demolizione. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Disciplina l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e dell'area di sedime in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; il relativo capo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; la sanzione richiede che il destinatario sia giuridicamente responsabile dell'abuso o disponga del potere di provvedere alla demolizione.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Il collegamento stabile, anche funzionale, al suolo può attribuire natura immobiliare al manufatto, anche quando la connessione sia astrattamente separabile.
Il principio dell'accessione comporta, in assenza di un valido diritto reale di superficie, l'appartenenza della costruzione stabilmente incorporata al suolo al proprietario del terreno.
Le disposizioni rilevano per individuare, nel caso di opere realizzate su terreno altrui, i rapporti tra proprietario del suolo, proprietario dei materiali e autore della costruzione, e quindi il soggetto responsabile dell'omessa demolizione.
Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente questioni relative a diritti, senza efficacia di giudicato sostanziale su tali diritti.
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.
Massime di principio
- La sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione non può essere irrogata al mero utilizzatore o detentore dell'opera abusiva se non è anche personalmente responsabile della realizzazione dell'abuso o titolare di un potere giuridico effettivo di disporre la demolizione.
- Un manufatto prefabbricato stabilmente infisso al suolo e collegato alle reti dei servizi, privo di meccanismi di trazione o movimento, ha natura immobiliare per incorporazione; in assenza di un valido diritto reale di superficie, opera il principio dell'accessione in favore del proprietario del terreno.
- L'Amministrazione, prima di irrogare la sanzione per omessa demolizione, deve accertare la posizione giuridica di ciascun soggetto coinvolto, la titolarità del manufatto e il concreto potere di eseguire l'ordine ripristinatorio; non è sufficiente il mero dato dell'utilizzo della struttura.
- La disponibilità materiale o il godimento personale di un bene immobile non equivalgono alla disponibilità giuridica necessaria per procedere alla demolizione; chi dispone soltanto di un diritto personale di godimento non può essere sanzionato per non aver esercitato un potere demolitorio che non gli appartiene.
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