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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30730/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo; ha inoltre osservato che, anche a volerlo ritenere tempestivo, esso sarebbe stato comunque manifestamente infondato nel merito, trattandosi di censura volta a sollecitare una diversa valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso e in continuazione. Il ricorso era affidato a un unico motivo: vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, con censura specifica del diniego delle attenuanti generiche e dell'entità degli aumenti di pena per la continuazione. In sede di memoria difensiva è stata ribadita la tempestività e la fondatezza del ricorso. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che l'impugnazione era tardiva, perché proposta oltre il termine ordinario, e ha escluso l'applicabilità del termine suppletivo di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p., richiamando il principio secondo cui, nel giudizio di appello camerale non partecipato, l'imputato non può essere considerato giudicato in assenza se non ha tempestivamente chiesto di partecipare ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p. In ogni caso, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione di merito a fronte di una motivazione ritenuta adeguata sulle ragioni ostative alla mitigazione della pena, individuate nei precedenti penali e nella pluralità degli episodi di cessione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato all'imputato.

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base della continuazione tra i fatti contestati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice oggetto della condanna per il fatto di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

    non applicabile nel caso di appello camerale non partecipato senza tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, c.p.p.; dunque non opera l'aumento di quindici giorni del termine per ricorrere.

  • art. 598-bis, comma 2, c.p.p.

    la mancata tempestiva istanza di partecipazione all'udienza camerale di appello impedisce di considerare l'imputato come giudicato in assenza ai fini del termine ex art. 585, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    a seguito della declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per la legittimità della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non senza colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è tardivo se proposto oltre il termine ordinario di impugnazione calcolato sulla data di deposito della sentenza; la sola trattazione camerale non partecipata dell'appello non consente automaticamente di fruire del termine suppletivo di quindici giorni previsto per il giudicato in assenza.
  • L'aumento di termine previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. presuppone una situazione di "giudicato in assenza" che non ricorre quando l'appello sia celebrato in camera di consiglio non partecipata e l'imputato non abbia tempestivamente chiesto di partecipare ai sensi dell'art. 598-bis, comma 2, c.p.p.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito su attenuanti generiche, dosimetria della pena e aumento per continuazione, se la sentenza impugnata ha già esposto ragioni congrue e non illogiche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti di pena per continuazione sono insindacabili in cassazione quando la motivazione di merito dia conto in modo adeguato degli elementi ostativi valorizzati dal giudice, come precedenti penali e pluralità delle condotte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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