Cassazione Civile, Ordinanza n. 38234/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva agito nei confronti della società datrice chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive maturate tra febbraio 2010 e il 30 aprile 2012, in un periodo in cui non aveva svolto prestazione lavorativa. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano respinto la domanda, ritenendo che, in assenza di prestazione, non spettasse la retribuzione e osservando inoltre che la domanda risarcitoria fondata sulla dedotta sospensione unilaterale e immotivata del rapporto era stata proposta solo in appello, quindi tardivamente. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione di varie norme civilistiche e costituzionali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il diritto alla retribuzione senza considerare l'illegittimità della sospensione del rapporto e la conseguente responsabilità datoriale, richiamando il tema della mora credendi del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non confutava adeguatamente il ragionamento della Corte d'appello. In particolare, ha osservato che il ricorso insisteva su una responsabilità risarcitoria del datore collegata alla sospensione illegittima del rapporto, ma tale profilo era stato correttamente qualificato dal giudice di merito come domanda nuova, proposta per la prima volta in appello e quindi inammissibile. Non è stato disposto alcun provvedimento sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di eccezione di inadempimento e sinallagma del rapporto, ma non ritenuto decisivo perché il ricorso era inammissibile
richiamato dal ricorrente connesso alla mora del creditore; la Corte non entra nel merito per inammissibilità
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto
richiamato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento
richiamato dal ricorrente
richiamato dal ricorrente
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla retribuzione
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
il motivo di ricorso è stato ritenuto generico perché non esponeva in modo adeguato le ragioni di censura e non si confrontava con la decisione impugnata
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in coordinamento con il comma 1-quater sul contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre tesi generali senza confrontarsi con la ratio decidendi del giudice di merito.
- La censura è generica quando non individua in modo analitico gli errori della decisione impugnata e non spiega perché le argomentazioni della sentenza debbano essere cassate.
- Quando la domanda risarcitoria si fonda su una sospensione unilaterale illegittima del rapporto di lavoro, essa va proposta tempestivamente nel giudizio di merito; se viene introdotta per la prima volta in appello, è inammissibile per novità.
- In sede di legittimità, non è possibile trasformare una pretesa di differenze retributive in una nuova domanda risarcitoria non coltivata nei gradi precedenti, perché ciò eccede i limiti devolutivi del giudizio di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di attività difensiva dell'intimato, che non venga pronunciata condanna alle spese; resta ferma la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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