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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40324/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di una parte di ottenere, in relazione a una scrittura privata del 19 settembre 1986, l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e quindi dell'efficacia traslativa dell'atto; in via subordinata era stata proposta domanda ex art. 2932 c.c. e, ulteriormente subordinata, domanda di usucapione. Nel primo giudizio il Tribunale aveva rigettato la domanda per giudicato, richiamando una precedente decisione che aveva dichiarato nulla la scrittura per mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta dalla normativa urbanistica. La Corte d'appello ha invece ritenuto che quel giudicato non precludesse la successiva conferma dell'atto nullo ai sensi dell'art. 40, comma 3, l. n. 47/1985, ritenendo inoltre non formato alcun giudicato sulla domanda di usucapione. Avverso tale decisione gli eredi convenuti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato sostanziale ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; 2) violazione delle preclusioni processuali e delle norme sulla forma degli atti, sostenendo che la Corte d'appello aveva indebitamente valorizzato un atto di citazione come conferma negoziale della scrittura nulla; 3) violazione dell'art. 99 c.p.c. per asserita corrispondenza tra domanda proposta e domanda decisa; 4) violazione degli artt. 1418 e 1423 c.c., per inammissibile convalida di un contratto nullo; 5) vizio di coerenza e logicità della motivazione, con travisamento della fattispecie e omesso esame della nullità già coperta da giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità dell'impugnazione. Ha infatti accertato che le ricorrenti non avevano depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata, elemento necessario per verificare la tempestività del ricorso, poiché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In applicazione del principio sulla prova della notificazione del provvedimento impugnato e sugli oneri di deposito della relata, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la formazione del giudicato sostanziale sulla precedente declaratoria di nullità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale fondamento dell'efficacia preclusiva del giudicato tra le parti.

  • art. 327 c.p.c.

    Usato dalla Corte per distinguere il termine lungo di impugnazione in mancanza di allegazione/notifica della sentenza impugnata.

  • art. 325 c.p.c.

    La sua operatività è collegata, secondo la Corte, all'allegazione o emersione della notifica della sentenza, che fa decorrere il termine breve.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione entro il termine previsto comporta improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni richiamate.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come modalità di successivo deposito della documentazione necessaria ai fini della verifica della tempestività.

  • art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985

    Richiamato nel ricostruire la nullità della scrittura privata per mancanza della dichiarazione sostitutiva richiesta per la regolarità dell'atto di trasferimento.

  • art. 40, comma 3, l. n. 47 del 1985

    La Corte d'appello lo aveva interpretato nel senso che l'atto nullo poteva essere confermato anche da una sola parte mediante atto successivo nella stessa forma con allegata dichiarazione sostitutiva.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato nel contenzioso come domanda subordinata di esecuzione in forma specifica del contratto non concluso; la sentenza riferisce che la precedente Cassazione aveva ammesso la produzione della dichiarazione sostitutiva solo ai fini di tale azione.

  • art. 1418, comma 3, c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la possibilità di sanare o convalidare un contratto nullo al di fuori dei casi previsti dalla legge.

  • art. 1423 c.c.

    Invocato per sostenere che la convalida del contratto nullo non è consentita se non nei casi tassativi previsti dall'ordinamento.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato per censurare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato rispetto alla domanda effettivamente proposta.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a proposito delle preclusioni processuali nella fase di trattazione.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti a proposito delle preclusioni istruttorie e di produzione documentale.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti sempre in relazione alle preclusioni processuali.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale norma sulle preclusioni in appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione dell'atto introduttivo come fonte negoziale.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione della scrittura privata e dell'autenticità delle sottoscrizioni.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.

  • art. 2652, n. 3, c.c.

    Usato dalla Corte d'appello nel collegare la domanda all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e all'opponibilità del trasferimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione improcedibile.

  • art. 1-bis dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater per la quantificazione del contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, se la parte ricorrente allega o risulta che la sentenza impugnata sia stata notificata, grava su di essa l'onere di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione entro il termine di legge; la mancata produzione comporta improcedibilità, salvo le eccezioni previste dalla giurisprudenza.
  • In assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata, il controllo sulla tempestività dell'impugnazione va condotto avendo riguardo al termine lungo; se invece la notificazione è dedotta o emerge dagli atti, opera il termine breve e diventa essenziale il deposito della relata.
  • La dedotta violazione del giudicato o delle preclusioni processuali non può essere esaminata nel merito quando l'impugnazione sia improcedibile per difetto della documentazione necessaria a verificare la tempestività.
  • La pronuncia di improcedibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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